FAQ sulle mobilità internazionali in EMERGENZA COVID-19

DEFINIZIONI PUBBLICATE DALL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+

  • Interruzione della mobilità: non si prevede il prosieguo delle attività, neanche in modalità telematica, ed il partecipante è rientrato nel Paese di appartenenza. Non è possibile riprendere le attività in un secondo momento.
  • Sospensione della mobilità: mobilità le cui attività sono temporaneamente sospese ed il partecipante decide di rimanere nel Paese ospitante o è costretto a restarvi. La sospensione è da intendersi come sospensione temporanea. 
  • Annullamento della mobilità: mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di cancellare prima del loro inizio.
  • Distance Learning/Training: attività di apprendimento a distanza che gli Istituti/Imprese nei Paesi di destinazione della mobilità renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studi/formazione, e come concordato con il proprio Istituto di provenienza, per completare l’acquisizione di tutti gli ECTS previsti anche sostenendo prove a distanza.
  • Giustificativi di spesa: biglietteria aerea e/o caparre per alloggi, costi di abbonamenti per trasporti, etc. per i quali a seguito delle cancellazioni non è stato ricevuto alcun rimborso.

1. SONO UNO STUDENTE/UNA STUDENTESSA ERASMUS IN MOBILITÀ ERASMUS+ PER STUDIO/TIROCINIO. DEVO NECESSARIAMENTE TORNARE IN ITALIA DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS?

Se hai già iniziato la mobilità Erasmus, hai la facoltà di rimanere all’estero per concludere il percorso formativo. UNIFE continuerà ad erogare la borsa di studio fino alla sua naturale scadenza. Hai inoltre la possibilità di richiedere un prolungamento della mobilità contattando l’Ufficio Internazionalizzazione, il tuoi Coordinatori Erasmus (di UNIFE e della sede ospitante).

2. Sono all’estero per studio. L’università in cui svolgevo la mobilità Erasmus ha sospeso le lezioni in presenza ed eroga solo attività didattiche a distanza. Posso anche sostenere gli esami per via telematica, se l’università in cui svolgevo la mobilità ha previsto questa possibilità?

Se l’Università straniera presso la quale stai studiando ha sospeso le attività didattiche in presenza per via dell’emergenza sanitaria, e ha previsto l’erogazione di didattica a distanza, sei autorizzato a proseguire la tua mobilità seguendo le lezioni e sostenendo gli esami per via telematica, in base alle indicazioni dell’università partner; al termine della mobilità verranno riconosciute le attività svolte anche per via telematica, in base ai Transcript of Records rilasciati dalle sedi ospitanti.

3. SONO ALL’ESTERO PER TIROCINIO. POSSO SVOLGERE LA MIA ATTIVITÀ IN MODALITÀ DI SMART-WORKING SE IL MIO ENTE LO PREVEDE?

Se il tuo ente prevede attività di smart working, sei autorizzato a proseguire la tua mobilità fino al suo termine naturale. Il tuo ente di tirocinio dovrà rilasciarti un regolare Traineeship Certificate al termine della tua mobilità. La borsa di studio sarà erogata per tutto il periodo di tirocinio svolto e calcolata sulla base delle date riportate nel Traineeship Certificate.

4. SONO ALL’ESTERO PER STUDIO. SE TORNO IN ITALIA, PERDERÒ LA MIA BORSA ERASMUS O POTRÒ TORNARE NELLA SEDE OSPITANTE ALLA FINE DELL’EMERGENZA?

SCENARIO 1

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui tu decida di interrompere la tua mobilità per causa di forza maggiore, la mobilità è da intendersi definitivamente conclusa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:

  • tu non intenda continuare la mobilità una volta che l’Istituzione/Organizzazione ospitante sia nuovamente operativa;
  • la sede ospitante non ti consenta di fruire delle attività didattiche a distanza;
  • la sede ospitante ti consenta di fruire delle attività didattiche a distanza, ma tu decida di non accettare di aderire.

In questi casi, UNIFE dovrà calcolare il costo unitario del periodo effettivamente svolto all’estero, a cui andrà ad aggiungere i costi sostenuti e non recuperati. Per “costi sostenuti e non recuperati” si intendono le spese straordinarie che hai sostenuto per cui sarai in grado di fornire prova di avere presentato richiesta di rimborso, ma per cui tale richiesta non sia stata accolta (ad esempio, lettera di diniego al rimborso da parte di locatore o compagnia aerea). Questi costi si riferiscono alle spese del biglietto di rientro e alle spese sostenute per un periodo successivo alla data dell’interruzione.

In futuro, a seguito di nuova selezione positivamente superata, potrai sottoscrivere un “nuovo” Accordo Istituto-studente, un nuovo Learning Agreement e beneficiare di un'altra borsa.

SCENARIO 2

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui decida di sospendere la tua mobilità, la mobilità è da intendersi temporaneamente sospesa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:

  • tu decida di rimanere nel Paese ospitante e sia certo/a di riprendere successivamente le attività quando la sede sarà nuovamente operativa;
  • sia costretto/a a restarvi, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.

Nel primo caso, manterrai l’anticipo ricevuto e riceverai il saldo se l’attività riprenderà successivamente. Nel caso in cui non dovesse riprendere, dovrai restituire la sovvenzione non dovuta in base ai giorni effettivamente svolti. In entrambi i casi all’importo dovuto per la tua borsa può essere aggiunto il rimborso delle spese sopra citate e non rimborsate da terzi (es. compagnia aerea, locatore) fino all’ammontare complessivo della borsa.

Nel secondo caso, manterrai la tua borsa di mobilità durante il periodo di sospensione se sarai costretto/a a restare all'estero, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.

5. SONO ALL’ESTERO PER TIROCINIO. SE TORNO IN ITALIA, DOVRÒ RESTITUIRE LA MIA BORSA ERASMUS?

SCENARIO 1

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui decida di interrompere la tua mobilità per causa di forza maggiore, la tua mobilità è da intendersi definitivamente conclusa. Leggi la domanda precedente 4 - SCENARIO 1, per maggiori informazioni.

SCENARIO 2

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui decida di sospendere la tua mobilità, la tua mobilità è da intendersi temporaneamente sospesa. In questo caso, la sospensione della mobilità sarà trattata come l’interruzione dell’azienda per ferie.

Si riporta di seguito l’estratto della Guida al Programma di ERASMUS sull’argomento citato:

Per quanto riguarda i tirocini tra Paesi aderenti al Programma, il periodo di mobilità all'estero può essere interrotto se l'impresa chiude durante il periodo delle vacanze. La sovvenzione viene comunque mantenuta. Il periodo di chiusura non si calcola ai fini della durata minima del periodo di tirocinio ma sarà calcolato ai fini del periodo massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio per il quale lo stesso studente può ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità.

Leggi la domanda precedente 4 – SCENARIO 2, per maggiori informazioni.

SCENARIO 3

Se decidi di rientrare in Italia e proseguire la mobilità in modalità smart working, in accordo con l’ente ospitante, non sei tenuto a restituire la borsa. L’erogazione del contributo è garantita per tutto il periodo di svolgimento delle attività, nel rispetto della durata stabilita nel contratto istituto-studente. Il contributo finale sarà calcolato sulla base delle date di mobilità riportate nel Traineeship Certificate rilasciato alla fine del tirocinio dal tutor della sede estera.

6. SE RIENTRO IN ITALIA HO DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E/O ALLOGGIO ANTICIPATE

Sì. Se decidi di rientrare in Italia, puoi ricevere un rimborso delle spese aggiuntive quali, ad esempio, il costo del biglietto per il viaggio di rientro e altre spese anticipate per il periodo successivo a quello dell’interruzione (ad esempio, le spese di locazione), qualora tali spese non siano recuperabili in altro modo. È sempre necessaria la prova che non è stato possibile recuperare le spese. Tuttavia, se decidi di proseguire la mobilità in via telematica, non ti saranno rimborsati i costi sostenuti per il viaggio di rientro o per l’affitto, in quanto tali costi potranno essere coperti dalla borsa di studio, che continuerai a percepire per tutta la durata della mobilità.

7. Nel caso in cui le lezioni o l’attività formativa erogata nella sede ospitante dovessero essere sospese, ma la sede dia la possibilità di seguire i corsi e sostenere gli esami online e, nel caso dei tirocini, di portare avanti l’attività in modalità di smart-working, potrò tornare in Italia senza interrompere la mia mobilità Erasmus?

Sì. Se l’Università straniera presso la quale stai studiando ha interrotto le attività didattiche in presenza per via dell’emergenza sanitaria, e ha previsto l’erogazione di didattica a distanza, sei autorizzato a proseguire la tua mobilità seguendo le lezioni in questa modalità; al termine della mobilità verranno riconosciute le attività svolte anche per via telematica, in base al Transcript of Records rilasciato dalla sede ospitante. Le garanzie sono arrivate dal 31 marzo e con l’ultima nota dell’AN. Sarà, inoltre, possibile ricevere la borsa di studio anche per il periodo di mobilità svolto in modalità telematica dall’Italia.

Nel caso dei tirocini, questo è possibile purché la sede ospitante conceda la possibilità di continuare il tirocinio in modalità telematica e la tipologia di attività si presti ad essere svolta in questa modalità. Il Dipartimento potrà riconoscere le attività svolte a distanza. La borsa di studio sarà erogata per tutto il periodo di svolgimento delle attività.

8. SE TORNO IN ITALIA, MA PROSEGUO LA MOBILITÀ ERASMUS, SEGUENDO LE LEZIONI ONLINE DELLA SEDE STRANIERA, DEVO COMUNQUE RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI FINE MOBILITÀ ALLA SEDE ERASMUS? O lo richiederò in seguito? E posso ricevere comunque un rimborso per le spese sostenute per il viaggio di rientro?

Se decidi di rientrare in Italia, ma di continuare formalmente la tua mobilità e quindi seguire la didattica a distanza della tua sede Erasmus, non dovrai richiedere un certificato di fine mobilità, prima della fine della mobilità virtuale. Informa per e-mail la tua sede Erasmus della tua decisione (mettendo in copia l'ufficio Internazionalizzazione e il tuo Coordinatore Erasmsus), comunicando la data di partenza e la tua volontà di seguire le loro lezioni a distanza e sostenere gli esami nelle modalità che la sede stabilirà.

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, UNIFE potrà rimborsarti eventuali costi aggiuntivi sostenuti per il rientro anticipato nel Paese di appartenenza (es. acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) solo se il contributo unitario spettante per la mobilità non è sufficiente a coprire tali costi.

9. SE TORNO IN ITALIA, MA HO SOSTENUTO SOLO ESAMI PARZIALI, PUR AVENDO MATURATO IL NUMERO MINIMO DI 90 GIORNI DI MOBILITÀ, MI VERRANNO RICONOSCIUTI GLI ESAMI PARZIALI SOSTENUTI? IN CHE MODO?

Il tuo Dipartimento potrà riconoscere solo gli esami certificati da parte della sede straniera tramite un Transcript of Records. Se la sede dovesse certificare un esame parziale, il tuo dipartimento di UNIFE valuterà il singolo caso e ti comunicherà se l’attività didattica parziale potrà essere convalidata. Ti incoraggiamo a valutare insieme alla sede straniera la possibilità di sostenere gli esami a distanza, specialmente per le attività formative per le quali hai già seguito le lezioni/seminari.

10. SE INTERROMPO LA MOBILITÀ PERCHÉ LA SEDE PRESSO LA QUALE STO SVOLGENDO IL TIROCINIO HA DECISO DI SOSPENDERE L’ATTIVITÀ, DEVO RICHIEDERE UN ATTESTATO DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ?

Sì. Se la mobilità viene interrotta definitivamente, è necessario richiedere alla sede un attestato che certifichi la data di inizio e la data di fine della mobilità, con la descrizione delle attività svolte, ai fini del riconoscimento dell’attività svolta all’estero. Se invece esiste la possibilità di proseguire la mobilità per via telematica, rimangono valide le indicazioni fornite sopra.

11. IN CASO DI RIENTRO ANTICIPATO, LE SPESE DI ALLOGGIO e di VIAGGIO DEVONO ESSERE DIMOSTRATE CON LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI IN ORIGINALI ALL’UFFICIO OPPURE È SUFFICIENTE L’INVIO PER E-MAIL?

È necessario consegnare i documenti di spesa in originale direttamente all’Ufficio Internazionalizzazione, non appena l’emergenza sanitaria in corso sarà terminata. Nel primo momento utile, devi però inviare all’Ufficio Internazionalizzazione la scansione di tutta la documentazione di spesa via e-mail, in modo che l’Ufficio possa procedere alla valutazione della correttezza della documentazione e alla quantificazione del rimborso dovuto. Tuttavia, tieni presente quanto indicato nella domanda 6, in relazione ai rimborsi.

12. SONO ALL’ESTERO PER TIROCINIO. POSSO RICHIEDERE IL PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ SE IL MIO ENTE E IL MIO TUTOR LO CONSENTONO?

Se l’ente che ti ospita e il tuo dipartimento sono d’accordo e sono rispettate le disposizioni di sicurezza, nulla osta alla concessione di un periodo di estensione della mobilità, sempre nei limiti previsti alla durata della mobilità. Se l’ente che ti ospita e il tuo Coordinatore ERASMUS sono d’accordo e sono rispettate le disposizioni di sicurezza, nulla osta alla concessione di un periodo di estensione della mobilità, sempre nei limiti previsti per la tipologia di mobilità che stai svolgendo.

13. SE SONO ASSEGNATARIO DI BORSA, MA LA MIA MOBILITÀ È STATA ANNULLATA, DOVRÒ RESTITUIRE L'ANTICIPAZIONE RICEVUTA?

Per le mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di cancellare prima del loro inizio, non è prevista l’erogazione di alcun contributo. In questo caso dovrai restituire interamente l’importo ricevuto. Tuttavia, se hai sostenuto delle spese in vista della partenza (ad esempio per l’acquisto del biglietto aereo o per l’anticipo della caparra), queste potranno essere rimborsate. Vedi la domanda 6 al riguardo.

14. SE SONO ASSEGNATARIO DI BORSA, MA LA MIA MOBILITÀ FISICA NON È CONSENTITA A CAUSA DELLE RESTRIZIONI PER IL COVID-19, POSSO FARE IL MIO ERASMUS TOTALMENTE A DISTANZA?

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, le mobilità totalmente in “distance learning” (ovvero mobilità mai iniziate) non saranno ritenute ammissibili e quindi non rendicontabili. Pertanto, non sono ammissibili le attività di apprendimento/formazione a distanza per gli studenti neo laureati.

15. SONO STATO SELEZIONATO PER UNA MOBILITÀ DA SVOLGERE DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO. QUAL È IL TERMINE ENTRO IL QUALE POSSO SVOLGERE LA MOBILITÀ?

Per gli studenti che sono stati selezionati per svolgere una mobilità da neolaureati, è concessa la possibilità di svolgere il tirocinio entro 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo. 

16. SE SOSPENDO LA MOBILITÀ RIMANENDO NEL PAESE OSPITANTE MA ENTRO LA FINE DELLA DURATA DEL MIO CONTRATTO NON RIESCO A RIPRENDERE LE ATTIVITÀ, DOVRÒ RESTITUIRE LA BORSA DI STUDIO AL MIO RIENTRO?

No. Se la mobilità è stata sospesa e non è stato possibile riprendere le attività entro la durata inizialmente concordata, non sarai tenuto a restituire la borsa di studio.

17. POSSO SEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE EROGATE PER VIA TELEMATICA DALL’UNIVERSITÀ DOVE STO SVOLGENDO LA MOBILITÀ E DAL MIO DIPARTIMENTO?

Si. Tuttavia, lo status di studenti Erasmus riconosciuto agli studenti che proseguono la mobilità internazionale per via telematica e l’assegnazione della borsa per tutta la durata della mobilità prevista dai contratti, determinano la necessità di attribuire assoluta priorità alle attività didattiche e al sostenimento degli esami, come anche allo svolgimento dei traineeship, per via telematica presso l’ateneo partner o l’impresa ospitante, rispetto alle attività didattiche e agli esami di profitto presso il dipartimento UNIFE di afferenza.

18. Mobilità BLENDED/VIRTUALI 2020-21

18.1. Mobilità ai fini di studio/Mobilità ai fini di traineeship

Le mobilità che erano state pianificate come attività in presenza, a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19, potranno essere avviate in modalità “virtuale”, con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità per studio e/o per traineeship: “distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, formazione virtuale etc. Le mobilità dovranno essere pianificate considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza all’estero (mobilità fisica), laddove l’evolversi dello stato dell’emergenza lo consenta.

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l’attività sia svolta entro il termine del periodo contrattuale e sia rispettata la durata minima stabilita dal Programma ERASMUS (3 mesi minimi per Studio e 2 mesi minimi per Traineeship).
Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai partecipanti di completare la mobilità con un periodo di attività fisica all’estero, sarà ritenuto riconoscibile anche un intero periodo di mobilità virtuale.
Pieno riconoscimento tramite il sistema ECTS dovrà essere garantito per tutti i risultati di apprendimento ottenuti nelle mobilità Erasmus+, per tutte le attività svolte sia nel periodo di mobilità virtuale che in quello di mobilità fisica.
Al fine di consentire lo sviluppo delle competenze linguistiche, i partecipanti potranno beneficiare delle opportunità previste dall’Online Linguistic Support (OLS) prima dell’inizio della mobilità virtuale e per tutta la durata della mobilità. 
In termini di finanziamento, durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza.


18.2. Partecipanti che si recano presso il Paese ospitante per seguire attività virtuali
I partecipanti che si recano nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) possono ricevere l’intero contributo.

L'effettiva presenza presso il paese ospitante sarà confermata dall'Istituto ospitante tramite la documentazione usuale, quale conferma di arrivo o transcript of records. Nel caso in cui l'Istituto partner non sia nelle condizioni di verificare la presenza fisica del partecipante, ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto/organizzazione ospitante per tutta la durata della mobilità, prova della presenza nel paese ospitante potrà essere verificata con i biglietti di viaggio (aereo, treno) utilizzati dal partecipante.

18.3. Partecipanti che avviano le attività virtuali dal paese di appartenenza
Per le mobilità che erano state pianificate come attività in presenza e che a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19 e del perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica saranno avviate in modalità “virtuale”, non sarà obbligatoria la stipula di un accordo con il partecipante.

18.4. Periodo di quarantena
Si conferma che nel caso in cui il partecipante che si reca nel paese ospitante sia obbligato a rispettare un periodo di quarantena secondo le norme vigenti nel paese stesso, tale periodo potrà essere conteggiato ai fini della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.

Altre domande frequenti previste dall'Agenzia Nazionale ERASMUS

Può una mobilità, inizialmente SOSPESA per futuro completamento (interruption days), essere trasformata, successivamente, in una mobilità interrotta per causa di forza maggiore ove fosse impossibile il completamento entro la durata del progetto?

Si. Considerata la situazione di eccezionalità, è consigliabile rendicontare queste mobilità come interruzione per cause di forza maggiore e quindi come mobilità conclusa. Se lo studente dovesse partire nuovamente, la nuova mobilità sarà gestita secondo le regole standard del programma, previste per una nuova mobilità: partecipazione al bando di selezione, nuovo accordo Istituto/studente, nuovo Learning Agreement.

Lo studente non riesce a rientrare in Italia (o rientra dopo diversi giorni o settimane dopo l'interruzione delle lezioni) e la sede ospitante non ha attivato nessuna attività didattica a distanza. Quanti sono i giorni ed i costi che possono essere ritenuti rimborsabili?

L’Istituto potrà corrispondere il saldo della borsa per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Sarà cura dell’Istituto valutare l’opportunità di rendicontare i contributi unitari per il periodo svolto e le eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute).