FAQ – Parti Interessate

1. Il questionario, rivolto ai rappresentanti del mondo del lavoro, nell’ambito della consultazione delle PI, prevista per l’istituzione di un nuovo CdS, può essere in parte rielaborato per rispondere in modo più mirato alle esigenze specifiche del CdS che si intende proporre? Inoltre, è possibile somministrarlo in formato Google Form per facilitarne la compilazione da parte delle parti interessate?

Il questionario può essere integrato secondo le specifiche necessità, senza eliminare le domande. Si suggerisce di valutare attentamente l'opportunità di somministrarlo con un google form poiché al verbale della consultazione andrebbero allegate tutte le risposte, oltre alla vostra analisi.

Inoltre, considerata la natura non adempimentale della consultazione, è importante che chi risponde possa avere la visione d'insieme delle domande e quindi del progetto formativo.

Il questionario deve essere sempre inviato insieme ai quadri della SUA-CdS.

2. In fase di progettazione del CdS e compilazione dei documenti occorre fare riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025 oppure si può ancora utilizzare la precedente nomenclatura ISTAT? La domanda si ricollega al processo di identificazione dei profili professionali in uscita dal corso, per i quali dal 1° aprile 2025 sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025, che appaiono meno adatti, rispetto ai codici ISTAT, a distinguere tra profili più tecnici (tipici dei CdS triennali) e profili più avanzati (tipici dei CdS magistrali).

Per quanto riguarda la codifica ISTAT, occorre tenere presente che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.

Dall’1 gennaio 2025 la classificazione in vigore è ATECO 2025 e viene utilizzata operativamente a partire dall’1 aprile 2025.

Al fine di supportare gli utilizzatori dell’ATECO, l’Istat rende disponibili gli strumenti per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa. Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Eventuali informazioni sono reperibili alla pagina:

https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/

3. Qual è la finalità della consultazione delle parti interessate?

La finalità della consultazione delle parti interessate è quella di acquisire, attraverso un confronto con l’esterno, un insieme di conoscenze utili per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa dei corsi di studio. Ciò deve avvenire:

  • in un primo momento, in fase di progettazione iniziale del corso di studio (nuova istituzione);
  • nei principali momenti di definizione o aggiornamento dei relativi progetti formativi, quali, il riesame ciclico, la riprogettazione e/o modifiche sostanziali al progetto formativo del Corso di Studio o la riprogettazione di un gruppo di insegnamenti
  • periodicamente, secondo la cadenza stabilita dal Comitato d’Indirizzo

4. Quali sono le modalità con cui realizzare la consultazione delle parti interessate?

La consultazione delle parti interessate può essere realizzata con diverse modalità, quali:

  • analisi documentale utilizzando rassegne stampa e studi di settore;
  • svolgimento di interviste a “testimoni chiave” da sottoporre anche telematicamente o telefonicamente alle parti interessate con o senza supporto di questionari;
  • realizzazione di incontri in presenza con le parti interessate (in tal caso i questionari di cui al punto precedente possono costituire una valida traccia);
  • costituzione di Comitati di Indirizzo che si riuniscono con cadenza regolare.

 

È opportuno che le diverse modalità di consultazione siano utilizzate in maniera sinergica sia per ottenere risultati migliori, sia per bilanciare modalità caratterizzate da minor consumo di risorse (analisi documentale, invio di questionari), con modalità più impegnative (interviste, incontri in presenza e Comitati di Indirizzo).

5. Come deve avvenire la verbalizzazione del risultato delle consultazioni?

È necessaria una sistematica e completa verbalizzazione dei risultati emersi dalle consultazioni delle parti interessate, di cui è responsabile il Coordinatore/la Coordinatrice del Corso di Studio.

La redazione di documenti completi è infatti parte integrante delle procedure di Assicurazione della Qualità del CdS, sia per quanto riguarda le attività di progettazione e di autovalutazione del CdS, che per le fasi di accreditamento iniziale e periodico del CdS (ad esempio durante le visite delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ANVUR).

Le evidenze documentali devono essere tali da garantire il soddisfacimento dei punti di attenzione “D.CDS.1.1 - Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate”, “D.CDS.1.2 - Definizione del carattere del CdS, degli obiettivi formativi e dei profili in uscita” e “D.CDS.4.1 - Contributo dei docenti, degli studenti e delle parti interessate al riesame e miglioramento del CdS” e “D.CDS.4.2 - Revisione della progettazione e delle metodologie didattiche del CdS” con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

  • esiti/prospettive occupazionali
  • esiti/prospettive in termini di proseguimento degli studi in cicli successivi
  • percentuale dei laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso.

Le evidenze documentali (verbali e altro) devono essere pubblicate nella pagina web relativa all’AQ del CdS, eventualmente con accesso limitato mediante credenziali (da mettere comunque a disposizione del nucleo di Valutazione in modo costante e delle CEV durante la fase di accreditamento periodico del CdS).

Nell’allegato 4 delle LG è riportato uno schema di riferimento utilizzabile per la verbalizzazione degli incontri in presenza.

Per maggiori informazioni

è possibile consultare le Linee guida per la consultazione delle parti interessate esterne ai corsi di studio pubblicate nella sezione “Assicurare la qualità” del portale Unife, alla pagina  Linee Guida per l'AQ approvate dal PQA ed emanate con Decreto Rettorale