Immatricolarsi
Articolo 9 - Ammissione alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria
- L’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
- Il numero effettivo dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca acquisito il parere del Ministero della Salute e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
- L’Università può finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica garantendo l’intera copertura finanziaria ricorrendo a donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti del numero complessivo degli iscrivibili previsti per ciascuna Scuola di specializzazione dalla banca dati ministeriale dell’offerta formativa.
- L’ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando emanato dalle Università, previa delibera degli organi competenti.