Libretto di formazione

Articolo 20 - Accertamento della frequenza e librettodiario

  1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo delle attività assistenziali e della didattica.
  2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, prevedendo idonei sistemi di controllo.
  3. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato sul libretto‐diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando, come previsto dall’art. 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 e dalle disposizioni attuative.

 

Format libretto specializzandi medici

Format libretto specializzandi non medici