Immatricolarsi

Articolo 9 - Ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria

  1. L’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.
  2. Il numero effettivo dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca acquisito il parere del Ministero della Salute e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
  3. L’Università può finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica garantendo l’intera copertura finanziaria ricorrendo a donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti del numero complessivo degli iscrivibili previsti per ciascuna Scuola di Specializzazione dalla banca dati ministeriale dell’offerta formativa.
  4. L’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria a cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando emanato dalle Università, previa delibera degli organi competenti.