Cosa si può brevettare?

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dei Diritti della Proprietà Industriale, possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che applicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni:

  1. le scoperte e le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  3. le presentazioni di informazioni.

Tuttavia, le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di teorie, piani, principi ed metodi in quanto tali, ossia devono causare un effetto tecnico.

Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.