Trattamento di categorie particolari di dati personali
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è vietato se l’Università non dimostra di soddisfare almeno una delle seguenti condizioni (art. 9 GDPR):
- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
 - il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
 - il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
 
- per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
 - per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
 - per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
 - per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
 - per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
 - per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.