La sospensione del dottorato

Fino al ciclo 37 (Art. 19 del Regolamento - Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45)

E' consentita la sospensione del corso di dottorato fino ad un periodo massimo di un anno (contestualmente viene sospesa anche l'erogazione della borsa) nei casi di maternità o grave documentata malattia o, nel caso di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, per l'espletamento del periodo di prova debitamente documentato con atto scritto. In tali casi il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo. Per periodi di sospensione inferiori a 6 mesi è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato su parere favorevole del Collegio dei docenti. In tutte le ipotesi di sospensione è possibile effettuare il conguaglio dei contributi di iscrizione già versati per lo stesso anno di corso.

Dal ciclo 38 (art 23 del Regolamento - Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226)

I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, su richiesta del dottorando nei casi di:

a. maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia

b. malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni

c. frequenza dei corsi per l’abilitazione all’insegnamento e per tutti gli altri casi previsti dalla legge per analoghe finalità

d. in caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.

e. in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio

  • Come sospendere il dottorato:

Per sospendere il DdR, e conseguentemente congelare la borsa di studio, è necessario inoltrare all'Ufficio Dottorato il documento di Sospensione degli studi. Al momento della ripresa del Dottorato, è inoltre necessario consegnare all'Ufficio una comunicazione sottoscritta dal dottorando - e controfirmata dal Coordinatore. In caso di necessità, è possibile richiedere la continuazione della sospensione oltre il periodo inizialmente previsto, ma sempre entro i termini massimi descritti sopra.

 

Maternità

Il Dottorato di ricerca può essere "congelato" in caso di maternità/paternità. La sospensione può essere per periodi variabili, anche di durata inferiore ad un anno. Le dottorande hanno diritto ad un assegno di maternità, se risultano accreditate almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto (vedi il sito INPS e, in particolare, la sezione dedicata al Congedo per maternità dei parasubordinati).

In applicazione del nuovo Regolamento didattico di Ateneo e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 sulla tutela della maternità, il Corso di Dottorato è sospeso, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. Su istanza, la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento. La dottoranda mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso. Durante i mesi di sospensione per gravidanza, le titolari di borsa di studio riceveranno all'Inps un assegno di maternità; a conclusione del periodo di sospensione, riprenderà l'erogazione della borsa da parte dell'Ateneo, che verrà estesa anche al periodo che la dottoranda dovrà recuperare.