Certificati


ONLINE - Se devi presentare un'autocertificazione ad un ente pubblico, potrai ottenerla comodamente da casa tua, collegandoti alla tua area riservata di Unife. Dopo aver fatto il login con le tue credenziali personali (username e password), seleziona la voce "Autocertificazioni" dal menù di sinistra e scegli il documento che desideri ottenere.


VIA POSTA ELETTRONICA - Nel caso ti occorra un certificato che non sia sostituibile da una delle autocertificazioni previste nell'area riservata online, puoi richiederne la spedizione all'Ufficio Dottorato. La tua richiesta può pervenire via posta elettronica (dottorato@unife.it):

  • Indica nell'oggetto "RICHIESTA CERTIFICATO";
  • comunica a quale corso e ciclo sei iscritto/a;
  • descrivi brevemente che certificato ti serve.

NOTA BENE: la richiesta inoltrata tramite mail deve contenere la finalità del certificato.
In caso il certificato richieda una marca da bollo, sarà possibile il pagamento in modalità telematica dalla pagina personale studente., nella sezione pagamenti.

     

A partire dal 1° gennaio 2012, in applicazione della Legge 183 del 12 novembre 2011, l'Università di Ferrara non può più procedere al rilascio di certificazioni di qualunque genere che siano destinate ad altri enti pubblici.


Tale obbligo è sancito all'art. 15 della normativa sopracitata:  "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02 (autocertificazioni, n.d.r.). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (omissis)".

Ulteriori informazioni sulla pagina di Unife dedicata alla "Decertificazione".