Informazioni relative a situazioni contrattuali incompatibili

Per la durata della formazione al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

Si ricorda inoltre che il medico in formazione specialistica, esclusi i titolari di posti riservati al SSN, ove al momento dell’immatricolazione sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato dall’ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall’impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.