Trattamento economico

Durante il periodo di sospensione, superiore ai 40 giorni continuativi, al Medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Durante il periodo di recupero il trattamento economico spetta nella misura intera.

Ai fini del superamento del limite massimo di 1 anno, si tiene conto di tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo.

I periodi di sospensione inferiori ai 40 giorni non subiscono modifiche del trattamento economico, pertanto al Medico in formazione spetterà la retribuzione nella componente variabile e fissa.