Formazione e tasse

Le assenze superiori a 40 giorni continuativi (anche per congedo di maternità e parentale) sospendono il periodo di formazione (art. 40 del d.lgs.vo n.368/1998); in altre parole, l'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato.

L'esame di passaggio all'annualità successiva e l'esame finale potranno essere sostenuti solo dopo avere effettuato il recupero dell'intero periodo.

Durante la sospensione della formazione non dovranno essere effettuati pagamenti di tasse o contributi che dovessero risultare in scadenza in tale periodo. Alla ripresa della formazione, dovrà essere effettuato il pagamento di quanto dovuto.