Informazioni relative a situazioni di compatibilità

Sono compatibili con la formazione specialistica esclusivamente le seguenti attività:

  • esercizio della libera professione intramuraria;
  • guardia medica;
  • sostituzione di medico di base;
  • guardia turistica;
  • sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria;
  • svolgimento delle attività presso le Unità di Continuità Assistenziale;
  • collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tali attività esterne possono rivelarsi pregiudizievoli rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

  • Compatibilità emergenza

Il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica a partire dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare:

  1. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 2-bis, comma 3 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
  2. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, art. 4, comma 4 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire incarichi di lavoro a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, della durata massima di 6 mesi (articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta;
  3. il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 4, comma 2 ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN (Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-quinquies, comma 4, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27);
  4. la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna del 27 dicembre 2022, n. 23 all’articolo 20 comma 3 ha previsto che fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale tramite contratti di lavoro autonomo. L’articolo 20 comma 4 ha previsto che la disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore;
  5. il Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34, all’articolo 12, comma 2 stabilisce che, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.