Guida per la stipula di convenzioni per le Scuole di Specializzazione sanitarie

1) Convenzioni per l’inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai medici

Il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 dispone che le scuole di specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai medici, istituite ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende ed enti esterni alle proprie strutture di sede, per lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la formazione specialistica.  

Possono essere stipulate 2 tipologie di convenzione: 

  • Convenzione per ampliare la rete formativa con una STRUTTURA COLLEGATA  

Una struttura collegata è una struttura di supporto alla Scuola di Specializzazione della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca. 

I requisiti da verificare prima della stipula sono i seguenti:  

  1. che la struttura non sia inserita nella rete formativa di altro Ateneo;
  2. presenza dei requisiti standard generali previsti dall’allegato 1 al D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 (pagg. 17-19);
  3. presenza dei requisiti standard specifici per la singola Scuola di Specializzazione di cui si vuole ampliare la rete formativa (allegato 1 al D.I. 402/2017, pagine relative a ciascuna tipologia di specializzazione);
  4. che la struttura da inserire nella rete formativa sia pubblica o privata accreditata/contrattualizzata con il Sistema Sanitario Nazionale;
  5. riferimenti del decreto di accreditamento della struttura con il Sistema Sanitario Nazionale.
  • Convenzione per ampliare la rete formativa con una STRUTTURA COMPLEMENTARE   

Una struttura complementare è una struttura di supporto alla Scuola di Specializzazione di norma di specialità diversa dalla struttura di sede, la quale mette a disposizione della Scuola servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate. A differenza di queste ultime, le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica. 

Prima della stipula è necessario verificare che la struttura non sia inserita nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione di un altro Ateneo della stessa tipologia della Scuola Unife per cui si richiede la convenzione. Su una medesima struttura complementare possono insistere più Scuole di tipologia differente, anche appartenenti a diversi Atenei, purché i volumi assistenziali garantiscano una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti minimi previsti dal D.I. 402/2017 e consentano di evitare sovrapposizioni. Fanno eccezione le strutture complementari cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale, sulle quali possono insistere anche Scuole di Specializzazione della stessa tipologia afferenti ad Atenei diversi (circolare MIUR n. 31249 del 07/11/2017).

  • Convenzioni per l’inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai NON medici  

Il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 dispone che le Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai non medici possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende ed enti esterni alle proprie strutture di sede, al fine di dotarsi delle risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti.

Descrizione generale della procedura di stipula delle convenzioni   

La stipula di una convenzione viene proposta dalla Scuola di Specializzazione che ritiene necessario ampliare la propria rete formativa per garantire la completezza del percorso formativo degli specializzandi. L’iter è il seguente: 

  1. verifica preliminare da parte del Direttore della Scuola della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in capo alla struttura da convenzionare;
  2. valutata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio della Scuola delibera la proposta di convenzione sulla base dello schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
  3. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari invia alla struttura una copia dello schema relativo alla tipologia di convenzione da stipulare completo di tutti gli allegati, chiedendo alla controparte di restituirlo compilato con i dati di competenza;
  4. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari, valutata la documentazione ricevuta, predispone e invia la delibera al Dipartimento di afferenza della Scuola per l’approvazione della proposta di Convenzione. In caso si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema della convenzione approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, successivamente alla delibera del Dipartimento il documento dovrà essere sottoposto all’approvazione degli Organi Accademici;
  5. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari sottopone il testo definitivo alla firma digitale delle parti contraenti, inviandolo alla firma della controparte e successivamente a quella del/della Rettore/Rettrice Unife; procede quindi ai seguenti adempimenti:
  • repertoriazione dell’atto con trasmissione al contraente;
  • applicazione imposta di bollo;
  • pubblicazione nella pagina Amministrazione Trasparente di Ateneo;          
  • trasmissione copia della Convenzione al Direttore e al/alla referente amministrativo/a della Scuola.