Direttiva FP n. 1/2019

In Unife la direttiva FP n. 1/2019 "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette" è applicata in sinergia dall'Ufficio PTA e Relazioni Sindacali e dalla Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità con il contributo della Prorettrice delegata alle disabilità e il Comitato Unico di Garanzia di Ateneo.

Direttiva 24 giugno 2019, n. 1, Funzione Pubblica

Scopo della direttiva è dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette rendendo più efficaci gli strumenti approntati dalla legge  in coerenza con:

  • la L. n. 183 del 2010 che ha rafforzato, con l'obbligo si costituzione del CUG la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione,
  • l’art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 che impegna le pubbliche amministrazioni ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto dispone il Dipartimento della funzione pubblica.
Viene sottolineata l'importanza del ruolo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici.
L' art. 39-quaterD.Lgs. n. 165 del 2001, impone alll'Ateneo:
- il monitoraggio sull'applicazione della L. n. 68 del 1999, i cui chiarimenti sono stati forniti con la nota prot. n. 7571 del 10 luglio 2018.
- la nomina della persona responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ruolo ricoperto in Ateneo da Cinzia Mancini i cui riferimenti sono pubblicati in Amministrazione Trasparente/Personale

 

Quali sono le categorie protette cui si applica la L. n. 68 del 1999?

  • Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e i soggetti la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo; invalidi del lavoro superiori al 33%; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra.
  • l’art. 1, comma 2, L. n. 407 del 1998, contempla le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Questi soggetti possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Le relative assunzioni possono avvenire nell’ambito della quota dell’1% e anche col superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica, per chiamata diretta nominativa, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
  • l’art. 1comma da 562 564L. n. 266 del 2005, contempla le vittime del dovere ossia il personale dipendente pubblico deceduto o che abbia subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; attività di tutela della pubblica incolumità; causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. I benefici si estendono al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;-
  • le persone cadute sul lavoro, ovvero coloro che siano morti per fatto di lavoro o deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
  • le persone testimoni di giustizia, secondo quanto dispone l’art. 7, comma 1, lett. h), L. n. 6 del 2018.la L. n. 407 del 1998 riserva alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
  • L’art. 18, comma 2, L. n. 68 del 1999tutela soggetti che non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa; orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio, diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa; coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; testimoni di giustizia; orfani per crimini domestici; orfani di Rigopiano.
L'amministrazione universitaria deve individuare secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d’obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche.
Alla data attuale la quote fissata dall’art. 3L. n. 68 del 1999 pari al 7% del personale in servizio è rispettata da Unife.

 Tre sono le diverse modalità di assunzione:

1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo
L’assunzione mediante avviamento avviene tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento previa verifica della compatibilità della invalidità dell’interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Trova ancora applicazione l’art. 16L. n. 56 del 1987
2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche;
Per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo le persone con disabilità hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. La riserva può essere prevista solo dalle amministrazioni che non hanno coperto la quota d’obbligo e nei limiti di completamento della stessa. Nei concorsi ad un solo posto, questo rimane riservato alla persona con disabilità che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota
3) le convenzioni.
Possono essere utilizzate come doppio canale per sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse in un’ottica di adempimento programmato della copertura della quota ovvero per effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.
Le convenzioni hanno infatti ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e stabiliscono i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d’obbligo.
Possono inoltre essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, da effettuarsi in ambito pubblico sulla base dell’intesa adottata in Conferenza unificata il 16 novembre 2006, che ha ad oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all’assunzione delle persone con disabilità