Motivi di interesse pubblico

Il Codice per la protezione dati personali prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati  necessari per motivi di interesse pubblico rilevante  sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le  misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

Si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri in varie materie, tra cui:

  • istruzione e formazione in ambito universitario;
  • archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica;
  • ricerca scientifica;
  • instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forma di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro p salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.