Consenso per il trattamento di dati di minori di età

Fermo restando quanto riportato in generale sul consenso, le norme di diritto internazionale e la Costituzione italiana (1) affermano il diritto del minore ad essere ascoltato, ad esprimere la propria opinione e ad essere coinvolto in tutte le situazioni che lo riguardano, al di là del fatto che i firmatari del consenso informato siano i titolari della responsabilità genitoriale.

Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione (ovvero resi a distanza, per via elettronica, attraverso strumenti informatici), l’art. 2 quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 ha previsto che l’età per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali del minore sia fissata in 14 anni; sotto tale soglia il trattamento dei dati personali del minore è lecito solo se il consenso sia stato prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Al di fuori dell’ambito dei servizi della società dell’informazione, per effettuare trattamenti di dati personali dei minori di 18 anni di età occorre acquisire il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, il quale solo ha il potere di rappresentare il minore nel compimento di atti giuridici.

L’informativa deve essere redatta in linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, che renda facilmente accessibile e comprensibile dal minore le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda, al fine di rendere legittimo il consenso richiesto ed eventualmente prestato. E’ consigliabile l’utilizzo di immagini, illustrazioni o fumetti per rendere più accessibile il contenuto rivolto ad una fascia di età particolarmente bassa, per esempio quando occorre informare genitori e bambini della scuola elementare, richiedendo il consenso alla somministrazione di un questionario per un progetto di ricerca.

Resta inteso che, là ove il minore possa rendere il consenso in autonomia, deve essergli parimenti garantito in autonomia l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare consentendogli di revocare il consenso con la stessa facilità con cui lo ha prestato.

Nell'ambito dei progetti di ricerca, le stesse norme sottolineano che gli Stati devono promuovere e sostenere la partecipazione dei minori a qualsiasi livello, tenendo nella massima considerazione la capacità di discernimento e la volontà dei minori in ragione del grado di maturità raggiunto. Andrà pertanto effettuata una attenta valutazione della loro effettiva disponibilità alla partecipazione al progetto di ricerca, bilanciandola con il rispetto del parere dei genitori previsto dalle norme. Le preferenze del minore risultano prevalenti in caso di rifiuto a prendere parte allo studio rispetto alla eventuale opposta volontà degli esercenti della potestà genitoriale, secondo la regola generale prevista per le persone incapaci, rispetto al consenso espresso dal proprio rappresentante legale, contenuta nel Reg. UE n. 536/2014 (art. 31).

Per questi motivi, in caso di partecipazione di minori ad un progetto di ricerca, il responsabile scientifico deve prevedere, nell'informativa e nel relativo modulo di consenso al trattamento dei dati personali, sia la firma del minore sia quella dell’esercente la potestà genitoriale.

(1) Tra queste si ricordano:

  • la UN Resolution on the Rights of the Child, detta Omnibus Resolution, adottata dall'ONU nel 1989,
  • la Convenzione europea di Strasburgo per l’esercizio dei Diritti dei minori del 1996,
  • la Convenzione di Oviedo del 1997,
  • la Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000.
  • la Costituzione italiana, in particolare  gli artt. 2, 3, 13, 32.