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Accesso civico (semplice e generalizzato)

ultima modifica 05/03/2024 12:32
Il diritto di accesso civico consente alla cittadinanza di conoscere i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a parte eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).

In particolare, esistono due tipi di accesso civico, di cui di seguito si forniscono le definizioni e i link alle pagine di approfondimento:

1.   “accesso civico semplice”: è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione,  ma che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale: l’amministrazione adempie pubblicando quanto omesso e dandone informazione alla persona richiedente (accesso ex art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016).

2.   “accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, dall'inglese Freedom of Information Act): è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché a informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, fermo restando il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (es. privacy, segreto di stato, ecc.) e previo eventuale rimborso, secondo l’apposito Tariffario, dei costi vivi e documentati per riproduzioni su supporti materiali (accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016)

Nota - a decorrere dal 28 febbraio 2021 i pagamenti nei confronti dell'Università potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando la piattaforma tecnologica denominata “PagoPA", secondo quanto disposto all’art. 65 comma 2 del D. Lgs. 217/2017, come modificato dall’art. 24 comma 2 del D.L. 76/2020.

 

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