Norme disciplinari

creato da TONIOLI MAX ultima modifica 24/01/2012 12:51

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli di Facoltà e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Ai fini di mantenere la disciplina scolastica possono applicarsi le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione;
d) esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato Accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) ed anche di quelle di cui alle lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato Accademico in seguito a relazione del Rettore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dal comma 4 dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell' applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università sono integralmente applicate nell'Università ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

Le norme disciplinari relative agli studenti sono visualizzabili nel Regolamento studenti , artt. 57 e 58.

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