Interruzione temporanea degli studi
Lo studente può decidere di interrompere gli studi e per gli anni di interruzione è considerato fuori corso.
Se l'interruzione è di almeno due anni accademici lo studente è tenuto a pagare un diritto fisso di ricognizione per ogni anno.
In caso lo studente intenda trasferirsi presso altro Ateneo o effettui un passaggio ad altro corso di laurea di questa Università o abbia interrotto gli studi per almeno due anni e intenda riprenderli nello stesso corso di studio, la fine dell’anno accademico per il quale è dovuto un diritto fisso di ricognizione deve intendersi coincidente con la data di apertura delle immatricolazioni/iscrizioni per il nuovo anno accademico.
Riferimento normativo: art. 33 Regolamento studenti
