Decadenza

creato da TONIOLI MAX ultima modifica 22/02/2012 10:02

Lo studente che non supera esami di profitto per otto anni accademici consecutivi è dichiarato decaduto con conseguente perdita dello status di studente.

Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito del solo esame finale di laurea, laurea specialistica/magistrale o di diploma.
A coloro che siano incorsi nella decadenza potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.
E' data la possibilità allo studente decaduto, previo versamento di € 214,62 (comprensivo di bollo assolto in modo virtuale), quale contributo dovuto per l'esame della carriera pregressa, da effettuarsi secondo le nuove modalità, di far rivivere la propria carriera presentando domanda al Rettore entro le scadenze previste per le iscrizioni. La struttura didattica competente valuterà in
merito.

Viene esonerato dal versamento del solo contributo lo studente decaduto che, decorso solo un anno accademico dalla decadenza, era in regola con le tasse (C.A. del 27/11/2002).

l colloqui con giudizio sono utili per interrompere la decadenza. I passaggi di corso di laurea e di ordinamento, i trasferimenti e i riconoscimenti non sono utili per bloccare la decadenza.

Riferimenti normativi: art.35 Regolamento studenti

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