Riconoscimento titoli accademici stranieri, equipollenze, abbreviazioni di carriera

creato da SALINARDI ALICE ultima modifica 22/12/2011 13:33

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano, possono avanzare richiesta in tal senso presso l'Università degli Studi di Ferrara.

La documentazione sottoelencata deve essere presentata assieme alla domanda di equipollenza presso l'Ufficio Mobilità Internazionale e Studenti stranieri:

  1. originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico (Diploma di Maturità);
  2. originale del titolo accademico posseduto (Diploma di Laurea);
  3. originale del certificato degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e voti dei singoli esami sostenuti) e programmi analitici di ogni singolo esame (programmi di studio riguardanti tutte le discipline incluse nel certificato degli esami su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della università stessa con relativa traduzione in italiano);
  4. una fotografia autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero

I documenti di cui ai punti 1) 2) e 3) devono essere muniti di traduzione ufficiale e di legalizzazione - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Inoltre i documenti ai punti  1) e 2) devono anche essere muniti di "Dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, tale Dichiarazione confermerà l'autenticità e la durata dei cicli di studio attestati da detti documenti.

Tutte le categorie di cittadini: italiani, comunitari, extracomunitari dovranno in fase preliminare presentare la documentazione suddetta presso l'Ufficio Mobilità Internazionale e Studenti stranieri, il quale si occuperà di trasmettere il materiale alle Segreterie di competenza. Sulla richiesta deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero. Si fa presente che il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Università concerne solo finalità “accademiche”, mentre il riconoscimento del titolo a fini professionali segue un iter diverso, ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

Laddove impossibilitati a recarsi personalmente presso le Sedi diplomatiche, gli interessati potranno prendere preventivamente gli opportuni contatti con le Sedi, per concordare eventuali, diverse modalità di inoltro della documentazione ai fini del riconoscimento. Gli interessati dovranno presentare i documenti di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese di appartenenza, attraverso l’apposizione dell’”Apostille” nonché i documenti di copertura economica ed assicurativa previsti dalle predette Disposizioni per le iscrizioni universitarie. La Rappresentanza italiana provvede alle verifiche ed agli atti di sua competenza ed all'inoltro della documentata domanda all'Università indicata dall'interessato.

Per quanto riguarda le domande di riconoscimento accademico di titoli relativi all'area sanitaria, si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 50, comma 8, del DPR. n.394 del 31.8.1999 (regolamento applicativo del T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al D.L. 25.07.1998 n°286). Il citato comma prevede quanto segue: "La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'art.3, comma 4, del testo unico, a tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Salute, il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea".

 

Abbreviazione di corso

 

Nel caso in cui il titolo accademico straniero non sia riconosciuto integralmente dall'Università italiana oppure lo studente vuole ottenere un'abbreviazione del corso di studi scelto presentando domanda di abbreviazione di carriera oltre i seguenti documenti:

1. Dichiarazione di valore del diploma di maturità;
2. Diploma di maturità in originale (o certificato sostitutivo);
3. Traduzione in lingua italiana e legalizzazione del diploma di maturità (o del certificato sostitutivo);
4. Dichiarazione di Valore del diploma di laurea con indicazione della durata legale del corso di studi;
5. Diploma di laurea in originale (o certificato sostitutivo);
6. Traduzione in lingua italiana e legalizzazione del diploma di laurea (o del certificato sostitutivo);
7. Programmi analitici degli insegnamenti frequentati al corso di laurea (tradotti in lingua italiana, nonché confermati dalla         Rappresentanza Diplomatica Italiana)

Non occorre la traduzione dei "programmi analitici degli insegnamenti frequentati al corso di laurea" se questi sono redatti in una delle seguenti lingue: Inglese, Francese,Spagnolo.

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