Convenzioni - Linee guida

Guida per la stipula di convenzioni per le Scuole di Specializzazione

(ai sensi del D.I. 402 del 13 giugno 2017 e del D.I. 716 del 16 settembre 2016)

1) Convenzioni per l’inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai medici

Il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 dispone che le Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai medici, istituite ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, per lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la formazione specialistica.

Si possono stipulare 2 tipologie di convenzione:

A) Convenzione per ampliare la rete formativa con una STRUTTURA COLLEGATA

Una struttura collegata è una struttura di supporto alla Scuola di Specializzazione della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio Nazionale con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

I requisiti da verificare prima della stipula sono i seguenti:

  1. che la struttura non sia inserita nella rete formativa di altro Ateneo;
  2. presenza dei requisiti standard generali previsti dall’allegato 1 al D.I. 402/2017 (pag. 17-19);
  3. presenza dei requisiti standard specifici per la singola Scuola di Specializzazione di cui si vuole ampliare la rete formativa (allegato 1 al D.I. 402/2017, pagine relative a ciascuna tipologia di specializzazione);
  4. tipo di struttura: pubblica o privata accreditata;
  5. riferimenti del decreto di accreditamento con il SSN.

B) Convenzione per ampliare la rete formativa con una STRUTTURA COMPLEMENTARE

Una struttura complementare è una struttura di supporto alla Scuola di Specializzazione di norma di specialità diversa dalla struttura di sede, che mette a disposizione della Scuola servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate. A differenza di queste ultime, le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale.

Prima della stipula è necessario verificare che la struttura non sia inserita nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo della stessa tipologia della Scuola Unife per cui si richiede la convenzione. Su una medesima struttura complementare possono insistere più Scuole di tipologia differente, anche appartenenti a diversi Atenei, purché i volumi assistenziali garantiscano una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti minimi previsti dal D.I. 402/2017 e consentano di evitare sovrapposizioni. Fanno eccezione le strutture complementari cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale, sulle quali possono insistere anche Scuole di Specializzazione della stessa tipologia afferenti a diversi Atenei (Circolare MIUR n. 31249 del 07/11/2017).

2) Convenzioni per l’inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai NON medici

Il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 dispone che le Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso riservato ai non medici possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, al fine di dotarsi delle risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, in aderenza agli appositi standard individuati dall'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

Descrizione generale del procedimento di stipula delle convenzioni

La stipula di una convenzione viene proposta dalla Scuola di Specializzazione che ritiene necessario ampliare la propria rete formativa per garantire la completezza del percorso formativo degli specializzandi. L’iter è il seguente:

  1. verifica preliminare da parte del Direttore della Scuola della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in capo alla struttura da convenzionare;
  2. valutata la sussistenza dei requisiti, il Consiglio della Scuola delibera la proposta di convenzione sulla base dello schema tipo deliberato dagli Organi di Ateneo competenti;
  3. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari invia alla struttura una copia dello schema relativo alla tipologia di convenzione da stipulare completo di tutti gli allegati, chiedendo di restituirlo compilato con i dati di competenza (allegato A contenente gli standard generali e specifici per le strutture collegate come previsto dall'art. 1.4 dell’Allegato 1 al D.I. 402/2017);
  4. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari, valutata la documentazione ricevuta, predispone e invia la delibera al Dipartimento di afferenza della Scuola per l’approvazione della proposta di convenzione; in caso si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema della convenzione approvato dagli Organi di Ateneo, successivamente alla delibera del Dipartimento il documento dovrà essere deliberato dagli Organi competenti;
  5. l’Ufficio Rapporti con Enti Sanitari sottopone il testo definitivo alla firma digitale delle parti contraenti, inviandolo alla firma della controparte e successivamente a quella del Rettore di Unife; quindi, procede ai seguenti adempimenti:
  • repertoriazione dell’atto con trasmissione al contraente;
  • applicazione imposta di bollo;
  • pubblicazione nella pagina Amministrazione trasparente di Ateneo;
  • trasmissione copia della convenzione al Direttore e al referente amministrativo della Scuola.