Regolamento per il tirocinio professionale
Art. 1 - Definizione del tirocinio
Il tirocinio, previsto dall'Ordinamento Didattico vigente per gli studenti dei Corsi di Laurea specialistica della Classe 14S (Farmacia e Farmacia industriale) e del Corso di Laurea in Farmacia ante-riforma, può essere svolto presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nonchè presso le farmacie ospedaliere delle Aziende Unità Sanitarie Locali (Ausl), appartenenti ad Ordini professionali che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; né sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normativa sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Art. 2 - Rapporti con le farmacie
I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Ferrara, nella persona del Preside , e l’Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente. Le farmacie che attivano il tirocinio per gli studenti dei Corsi di Laurea di Farmacia e CTF della Facoltà di Farmacia dell'Università di Ferrara, debbono inviare al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte e alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Farmacia di Ferrara una comunicazione con l’indicazione del nome del tirocinante e della data di inizio del tirocinio. Tale convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo disdetta di una delle parti.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432 CEE, dal D.M.509/99, dagli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea specialistici e ripreso dalla Ministeriale prot. n.438 del 28/2/2000, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi e completato nell’arco di non più di nove mesi. In caso di assenza, il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile del tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto presso un’unica farmacia. Gli studenti tirocinanti non possono essere parenti fino al II° grado del titolare o Direttore della farmacia.
Art. 4 - Finalità del tirocinio
Il tirocinio deve essere orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:
a) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l’organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale; |
b) la prestazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; |
c) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo, finalizzate al corretto uso dei medicinali ed alla prevenzione; |
d) le fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate; |
e) i prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria; |
f) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale; |
g) l’impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che azendali; |
h) l’ordine professionale e la deontologia; |
i) la pratica di preparazione galenica. |
Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino da queste finalità, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali, degli altri prodotti di cui alla lettera e). Agli effetti dell'art. 14 della legge 30/4/1962 n. 283 e dell'art. 37 del D.P.R. 26/3/198 n. 327 al tirocinante non possono essere demandate mansioni che comportano il contatto, diretto o indiretto con le sostanze alimentari, se non in possesso di libretto sanitario.
Art. 5 - Libretto di frequenza
Lo studente prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso la Segreteria della Facoltà di Farmacia il libretto di frequenza, che deve essere compilato e firmato giornalmente con la descrizione dell’attività svolta. Il libretto deve essere controfirmato giornalmente dal referente della farmacia che dovrà inoltre, al termine del tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo
Art. 6 - Commissione del Tirocinio
Il Consiglio di Facoltà definisce la composizione della commissione per il Tirocinio, presieduta dal Preside o da un suo delegato. Fanno parte della Commissione:
- il Presidente di CCL in Farmacia e CTF o un suo delegato
- Presidente dell’Ordine, o un suo delegato
- due delegati dell’Ordine dei Farmacisti di Ferrara
Alla commissione è affidato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio. La commissione può accertarsi che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con profitto e che la certificazione giornaliera venga svolta con regolarità. In caso di accertamento di gravi mancanze, il periodo di tirocinio svolto viene annullato.
Alla commissione è altresì affidato l’incarico di esprimere un giudizio di idoneità a seguito di una verifica consistente nell’esame del libretto-diario, e di un colloquio con lo studente. Di tale giudizio la Commissione redige un verbale secondo le modalità degli esami di profitto.
La commissione, su richiesta dello studente, può rilasciare eventuali dichiarazioni sul tirocinio svolto.
Art. 7 - Valutazione del tirocinio
Per poter sostenere la verifica del tirocinio e la conseguente acquisizione dei crediti formativi attribuiti dall’ordinamento didattico, è indispensabile la consegna del libretto-diario secondo le modalità e nelle date stabilite dalla Commissione Tirocinio.
Qualora il tirocinio non venga approvato, la commissione stabilisce gli adempimenti che lo studente deve attuare al fine dell’approvazione.
Art. 8 - Scadenze
Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2009/2010. Il Preside provvederà ad inviare in tempo utile agli Ordini dei Farmacisti delle province del bacino di utenza dell’Università di Ferrara il nuovo Regolamento di svolgimento di tirocinio. Sarà cura degli Ordini invitare le farmacie ad essi afferenti al rispetto del presente Regolamento.
Art. 9 - Norme transitorie
I tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo le normative attualmente vigenti. Secondo la normativa vigente possono accedere al tirocinio, funzionale alla partecipazione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ante-riforma. In ragione di ciò, la garanzia assicurativa attivata dall’Università di Ferrara a favore dei propri studenti, è estesa fino al compimento del tirocinio anche per i laureati in Chimica e tecnologia Farmaceutiche ante riforma.
I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ante-riforma presso altri Atenei che intendono partecipare all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista presso l’Università di Ferrara, se in difetto del previsto periodo di tirocinio possono farne esplicita richiesta di frequenza presso l’Ufficio Esami di Stato. In questo caso, al candidato verrà richiesto il versamento degli oneri relativi alla garanzia assicurativa di cui sopra.
