Statuto

by HABERL SONJA ELISABETH last modified 25 May, 2011 08:09 AM

 

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze giuridiche

 

STATUTO DEL CENTRO DI STUDIO DENOMINATO
“CENTRO STUDI E SERVIZI SUL DIRITTO STRANIERO E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI”

 

Articolo 1 - Istituzione del Centro

Presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Ferrara è istituito il centro di studio denominato "Centro studi e servizi sul diritto straniero e delle relazioni internazionali".

Il Centro si configura come centro dipartimentale.

Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto al Dipartimento di scienze giuridiche e si giustifica per la reale necessità di svolgere attività di ricerca e di gestire i servizi di consulenza e di formazione e aggiornamento nei settori indicati all'art. 2 del presente Statuto.

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Ferrara.

 

Articolo 2 - Finalità del Centro

Il Centro svolge attività di ricerca, presta consulenze a favore di soggetti pubblici e privati e organizza corsi di formazione e aggiornamento nei seguenti settori:

  • traduzione e interpretazione giuridica;
  • diritto straniero pubblico e privato;
  • diritto comparato pubblico e privato;
  • diritto internazionale pubblico;
  • diritto internazionale privato e processuale;
  • diritto dell’Unione europea:
  • diritto comune europeo.

 

Articolo 3 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

  • il Consiglio direttivo;
  • il Direttore;
  • la Consulta degli esperti e dei professionisti.

La partecipazione alle attività di tali organi non è in quanto tale remunerata, fatta salva la previsione di cui all’art. 6, comma 2.

 

Articolo 4 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, incluso il Direttore. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche, assicurando la rappresentanza di tutte le componenti operanti nel Centro.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni accademici rinnovabili.

I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non partecipano alla riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decadono dall'incarico e non sono più immediatamente rieleggibili.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo, si applica l'art. 65 dello Statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

 

Articolo 5 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

  • svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro, oltre che di verifica dell'attività svolta;
  • elegge il Direttore tra i suoi membri;
  • nomina i membri della Consulta degli esperti e dei professionisti;
  • delibera sulle richieste di finanziamento;
  • delibera in merito alla relazione annuale sull'attività del Centro predisposta dal Direttore del Centro;
  • delibera sulle convenzioni con soggetti pubblici e privati da sottoporre al Consiglio di dipartimento;
  • propone la ripartizione dei compensi per i servizi forniti dal Centro nel rispetto del Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Ateneo e del Regolamento del tariffario delle prestazioni a pagamento per conto terzi.

 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si applica l'art. 58 dello Statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

 

Articolo 6 - Il Direttore

Il Direttore viene eletto dal Consiglio direttivo del Centro fra i propri membri. Dura in carica tre anni accademici rinnovabili.

È possibile nominare un Direttore esterno all'Università, qualora esista la copertura finanziaria della eventuale spesa. Tale nomina, proposta dal Consiglio direttivo, deve essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento.

 

Articolo 7 - Compiti del Direttore

Il Direttore:

  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno la metà più uno dei suoi membri ne faccia richiesta scritta;
  • designa il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
  • presiede la Consulta degli esperti e dei professionisti, cui appartiene di diritto;
  • rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
  • dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
  • redige annualmente la relazione sull'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Consiglio di Dipartimento.

 

Articolo 8 - La Consulta degli esperti e dei professionisti

La Consulta degli esperti e dei professionisti è costituita da personalità provenienti dalla comunità scientifica e dal mondo del lavoro e delle istituzioni selezionate in base alle loro competenze nei settori di intervento del Centro.

I membri della Consulta degli esperti e dei professionisti sono nominati dal Consiglio direttivo, il quale ne determina il numero, fino ad un massimo di sette componenti. Durano in carica tre anni accademici rinnovabili.

La Consulta degli esperti e dei professionisti viene presieduta dal Direttore del Centro che vi appartiene di diritto.

La Consulta degli esperti e dei professionisti si riunisce su convocazione del Direttore.

 

Articolo 9 - Compiti della consulta degli esperti e dei professionisti

La Consulta degli esperti e dei professionisti:

  • fornisce pareri e proposte concernenti l'attività del Centro;
  • favorisce la conoscenza delle attività del Centro presso i soggetti pubblici e privati cui la sua attività è diretta.

 

Articolo 10 - Gestione amministrativo-contabile

Relativamente ai fondi propri del Centro la gestione amministrativo-contabile è affidata al Dipartimento di Scienze giuridiche, ai sensi dell’art. 8 (“Centri costo e centri di gestione autonoma”) del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara.

I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposita partita contabile intestata al Centro.

 

Articolo 11 - Gestione patrimoniale

Il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara e del titolo II art. 4 (“compiti e responsabilità del consegnatario”) del Regolamento per l’inventario dei beni dell’Università degli Studi di Ferrara è consegnatario dei beni mobili del Centro.

 

Articolo 12 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre dei seguenti fondi:

  • assegnazione per attrezzature scientifiche;
  • assegnazione per la ricerca;
  • contributi di soggetti pubblici e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
  • finanziamenti mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
  • quote provenienti da prestazioni a pagamento;
  • ogni altro fondo specificamente designato per legge o per disposizione dal Consiglio di Amministrazione all'attività del Centro.

 

Articolo 13 - Personale

Il Centro, oltre che di personale proprio, qualora assegnato, potrà avvalersi di personale tecnico amministrativo del Dipartimento di scienze giuridiche.

 

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento con cui si approva l’istituzione del Centro.

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