Statuto
Università degli Studi di Ferrara
GM/cg UFFICIO AFFARI GENERALI FINANZIARI
N. 583
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, emanato con D.R. n. 553
del 4 marzo 1995 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. n. 85
del 15 novembre 1996;
VISTO il Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. n. 61 del 12 novembre
1998;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo del Centro linguistico di Ateneo che
nella seduta del 20 maggio 1999 ha proposto di adeguare il proprio Statuto al Regolamento
dei Centri di Ateneo;
VISTO il parere favorevole espresso nella delibera del Senato Accademico del 23
giugno 1999;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2000 in cui si
approva l’adeguamento dello Statuto del Centro suddetto;
DECRETA
dalla data del presente decreto lo Statuto del Centro linguistico di Ateneo è adeguato al
Regolamento dei Centri di Ateneo secondo il seguente:
STATUTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Art. 1
Istituzione
Visto l’art. 1 comma 10, presso l’Università degli Studi di Ferrara, è istituito il Centro di supporto alla didattica denominato "Centro Linguistico di Ateneo" (C.L.A.).
Il Centro si configura come Centro di Ateneo.
Esso è giustificato dalla reale necessità di gestire e coordinare i servizi linguistici forniti dall’Ateneo, ivi inclusi quelli relativi all'italiano lingua seconda per studenti stranieri. Ha sede presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Savonarola n. 27, all’uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 2
Finalità
Il Centro ha le seguenti finalità:
• organizzare corsi di lingue straniere per gli studenti, i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale Tecnico-amministrativo dell’Università di Ferrara;
• organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri iscritti ad Università straniere o italiane;
• organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri che intendono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione alle Università italiane;
• organizzare corsi di lingua italiana per stranieri residenti nel Comune di Ferrara;
• organizzare corsi propedeutici di latino e greco per gli studenti, il personale docente, i ricercatori dell’Università di Ferrara ed i diplomati delle scuole medie superiori che intendono iscriversi all’Università di Ferrara;
• organizzare corsi di aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere, anche d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Enti;
• incrementare la ricerca scientifica sul piano teorico ed applicativo dello studio delle lingue straniere moderne;
• favorire la pratica e lo studio delle lingue straniere moderne e classiche anche per coloro che non rientrino nelle categorie previste dai punti precedenti;
• favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell’ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
• organizzare corsi in accordo con le Facoltà, i Dipartimenti e gli altri Centri dell’Ateneo.
Art. 3
Organi
Gli organi del Centro sono:
• il Consiglio direttivo;
• il Direttore;
• il Comitato scientifico.
Art. 4
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri:
l) un rappresentante per ognuna delle Facoltà dell'Ateneo scelto tra il personale strutturato docente e ricercatore;
2) un rappresentante della Sezione di Lingue e letterature straniere scelto tra il personale strutturato docente e ricercatore;
I membri di cui al punto l) sono designati dalle rispettive Facoltà.
Il membro di cui al punto 2) è designato dal Coordinatore della Sezione Lingue e letterature straniere del Dipartimento di Sc. umane.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
Se i componenti del Consiglio direttivo ingiustificatamente non partecipano dalle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall'incarico e non sono immediatamente rieleggibili.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo, il nuovo mandato ha decorrenza immediata e durata fino alla scadenza del Consiglio direttivo stesso.
Art. 5
Funzioni di Consiglio direttivo
Compiti del Consiglio direttivo sono:
• svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
• eleggere il Direttore;
• designare i membri del Comitato scientifico
• approvare la nomina dell’esperto in “Didattica dell’italiano L2”;
• deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
• deliberare sulle richieste di finanziamento;
• predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
• autorizzare le spese che devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
• proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
• approvare le previsioni di spesa e il conto finale del Centro, predisposti dal Direttore;
• deliberare in ordine all’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Centro, alle richieste di finanziamento e alla programmazione generale delle attività.
• presentare piani finanziari.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo Occorre che sia presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell’Ateneo.
Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di un Comitato scientifico da esso designato.
Art. 6
Direttore
Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento dei Centri Universitari.
Art.7
Funzioni del Direttore
Sono compiti del Direttore:
• convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando un terzo dei suoi membri lo richieda;
• designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
• rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
• compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro della quale è responsabile;
• dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
• proporre la nomina al Consiglio direttivo dell'esperto in "Didattica dell' italiano L2", come membro effettivo del Comitato scientifico;
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo e da trasmettere al Rettore.
Art. 8
Il Comitato scientifico – Composizione e funzioni
Il Comitato scientifico è composto da 6 membri:
1) dal Direttore
2) da un rappresentante per ogni macroarea designato tra i rappresentanti di Facoltà facenti parte del Consiglio Direttivo;
3) dal rappresentante della Sezione di Lingue e Letterature straniere facente parte del Consiglio Direttivo;
4) da un esperto in didattica dell’italiano L2, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il rappresentante di ogni macroarea, di cui al punto 2), è designato dai rappresentanti di Facoltà appartenenti alla stessa macroarea facenti parte del Consiglio direttivo.
Il Comitato scientifico ha funzioni consultive, di programmazione e di verifica.
Art.9
Gestione amministrativo-contabile
La gestione amministrativo-contabile del Centro avviene ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dei Centri Universitari.
I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio dell’Università, sono gestiti dall’Amministrazione universitaria in apposita partita contabile intestata al Centro.
Art. 10
Gestione patrimoniale
Il Direttore del Centro è il consegnatario dei beni mobili dello stesso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento dei Centri universitari.
Art. 11
Risorse finanziarie
Il Centro può disporre dei fondi indicati nell’art.8 del regolamento dei Centri universitari.
Art. 12
Personale
Per il raggiungimento delle sue finalità il Centro necessita di personale di area amministrativa e di personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
• il personale di area tecnica amministrativa svolge attività di segreteria e di servizio informazioni studenti e ha la gestione contabile entrate e uscite del Centro.
• il personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ha come compito la gestione e la manutenzione delle macchine dei laboratori linguistici e fornisce assistenza e consulenza tecnica ai docenti e agli utenti del Centro.
Art. 13
Scioglimento e trasformazione
Nel caso in cui il Consiglio direttivo deliberi l’esaurimento delle finalità istitutive del centro, la proposta di scioglimento o trasformazione del Centro stesso deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo.
