Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti presso l'Università degli Studi di Ferrara (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

creato da BIANCHI GIULIA ultima modifica 31/01/2012 11:29

Senato Accademico 27 ottobre 2009
Consiglio di Amministrazione 17 novembre 2009
D.R. Rep. n. 1770/2009, prot. n. 25742 del 14/12/2009
Entrata in vigore 14/12/2009
Ufficio competente Ufficio Sicurezza Salute ed Ambiente

 

Allegato I: Manuale delle procedure operative

Allegato II: Programma di Ateneo per la raccolta differenziata

 

Articolo 1.
Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le tipologie di rifiuto prodotte durante l’attività di ricerca, didattica, servizio, con esclusione degli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e delle acque di scarico in quanto regolati da altre disposizioni normative.
2. Rimane peraltro invariato il divieto assoluto e tassativo di immettere qualsiasi tipo di rifiuto liquido in reti e collettori fognari, vasche e fosse biologiche.


Articolo 2.
Definizioni

1. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, della applicazione del presente Regolamento e delle procedure operative ad esso collegate, si intende per:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
produttore: il Dirigente della struttura in cui si svolge attività che produce rifiuti, come individuato dai commi 2 e 3 art. 3 del “Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell' Universita' degli Studi di Ferrara”;
preposto: il responsabile dell’attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, ossia il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, sovrintende ed organizza le attività didattiche o di ricerca. Per il Rettorato ed i relativi servizi amministrativi, si considerano i Responsabili degli Uffici indicati nell’organigramma funzionale (così come riportato ai commi 4 e 5 art. 3 del “Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell' Universita' degli Studi di Ferrara”);
referente per i rifiuti: persona nominata facoltativamente dal produttore, a cui vengono demandate le attribuzioni di cui al Capitolo 3 del Manuale delle Procedure operative (Allegato I);
raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
sito di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni riportate nell’art. 183 comma 1 lett. m) del D. Lgs. 152/2006;
messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.


Articolo 3.
Competenze ed attribuzioni

1. All’Ufficio Sicurezza, Salute ed Ambiente sono affidati i seguenti compiti:
a. compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/2006;
b. compilazione e tenuta dei formulari di identificazione del rifiuto ai sensi del D. Lgs 152/2006;
c. compilazione ed invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) ai sensi del D. Lgs 152/2006;
d. gestione dei depositi temporanei dislocati in Ateneo;
e. informazione, formazione ed assistenza ai produttori, preposti e referenti;
f. elaborazione dei documenti tecnici dei capitolati di gara relativi agli affidamenti del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali
g. vigilanza sul corretto comportamento della ditta vincitrice di gara, compresa la verifica dei documenti autorizzatori alle diverse operazioni attinenti alla gestione dei rifiuti (in collaborazione con l’Ufficio Approvvigionamento) ed al controllo delle relative fatture;
h. pianificazione, organizzazione e attuazione degli interventi di raccolta e trasporto da parte delle ditte esterne, finalizzati al recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
i. pianificazione e organizzazione della raccolta differenziata di Ateneo
j. revisione periodica del Regolamento e degli Allegati, in funzione dell’evoluzione normativa.

2. Al Preposto è affidata la responsabilità della corretta effettuazione delle seguenti operazioni:
a. identificazione e codifica del rifiuti secondo quanto previsto dall’Allegato I;
b. corretta etichettatura ed imballaggio dei rifiuti secondo quanto previsto dall’Allegato I;
c. messa in sicurezza del rifiuto prima delle operazioni di movimentazione dal luogo di produzione al deposito temporaneo;
d. movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo;
e. attuazione della raccolta differenziata secondo le disposizioni del Programma d’Ateneo (Allegato II);

3. Al Produttore (Dirigente) è affidata la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti prodotti nella struttura di competenza, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
E’ altresì trasferita la responsabilità di cui all’art. 3 punto 1, lettere a), b), c), g), h) nel caso in cui il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti avvenga avvalendosi di ditte diverse da quella aggiudicataria della gara di appalto di Ateneo.
E’ facoltà del Dirigente nominare un “Referente per i rifiuti”.

 

Articolo 4
Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Ciascun produttore e preposto, nell’esercizio della propria attività e competenza, ha l’obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.


Articolo 5
Oneri economici

1. Gli oneri economici derivanti dalla attività di smaltimento dei rifiuti, sono a carico del produttore dei rifiuti.

 

Articolo 6

Casi particolari

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la gestione dei rifiuti prodotti da Enti ospitati presso strutture universitarie, compresi gli oneri economici, è posta a carico degli Enti ospitati medesimi se non diversamente ed espressamente previsto da appositi accordi tra l'Università degli Studi di Ferrara e detti Enti.
2. Viceversa, la gestione dei rifiuti prodotti dall’Università degli Studi di Ferrara nei casi in cui è Ente ospitato presso strutture esterne, compresi gli oneri economici, è posta a carico dell’Università medesima, se non diversamente ed espressamente previsto da appositi accordi tra l'Università degli Studi di Ferrara e detti Enti.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento non si applicano ai rifiuti prodotti dal personale universitario durante le attività assistenziali e diagnostiche in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera.


Articolo 7
Norme finali

1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento sono applicate tenendo conto delle specifiche procedure operative, riportate negli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento.
2. Il presente Regolamento potrà subire modifiche od integrazioni in osservanza delle normative che saranno emanate in materia.
3. Le modifiche agli allegati tecnici del presente Regolamento non richiederanno espressa approvazione da parte dei competenti organi. Esse saranno predisposte dall’Ufficio Sicurezza, Salute ed Ambiente, che provvederà a darne la massima diffusione ai Dirigenti ed agli altri soggetti interessati.

 

Articolo 8
Sanzioni

Al personale di cui all’art. 2, che sia responsabile di violazioni degli obblighi sanciti nel presente Regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

 

 

 

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