Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti
Entrata in vigore 1/11/2007
Art. 1
Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista dalle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 58 del D. Leg. 3/2/93 n. 29, come modificato dall’art. 26 del D. Leg. 31/3/98 n. 80, tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici e non o da soggetti privati a professori, ricercatori universitari assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento a tempo pieno, sono soggetti alla previa autorizzazioni dell’Università.
Art. 2
Non sono soggetti ad autorizzazione, anche ove importino compensi: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a conferenze, convegni e seminari; d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) l’attività formativa diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (vedi l. 43 del 31.3.2005); g) gli incarichi per consulenza tecnica d’ufficio e per perizia disposti dall’Autorità giudiziaria. Le attività pubblicistiche scientifiche e didattiche non devono comunque configurare un esercizio professionale.
Art. 3
L’autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico. Può altresì essere richiesta dai diretti interessati.
Art. 4
Le richieste di autorizzazione sono presentate al Rettore, indicando i seguenti elementi: a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico; b) l’oggetto dell’incarico in rapporto alla qualità di esperto nel proprio campo disciplinare dell’interessato; c) le modalità di svolgimento dell’incarico con riguardo al luogo e alla durata; d) il carattere occasionale o meno dell’incarico nell’anno accademico in corso al momento della richiesta ed in rapporto a quello precedente; e) il compenso lordo previsto o presunto.
Copia della richiesta, anche priva delle indicazioni di cui al punto e), è inviata al Preside di Facoltà alla quale afferisce l’interessato, che valuta, d’intesa con il Direttore di Dipartimento, la compatibilità dell’incarico con il regolare svolgimento dell’attività didattica ed istituzionale.
Il Preside trasmette il proprio parere al Rettore entro 10 giorni, anche mediante fax o posta elettronica indirizzata all’ufficio personale docente.
Art. 5
Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di trenta giorni, acquisito il parere del Preside di Facoltà. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro si intende definitivamente negata.
Art. 6
L’autorizzazione è accordata o negata sulla base dell’accertata compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell’interessato. L’autorizzazione è accordata per l’anno accademico nel corso del quale viene richiesta.
L’importo complessivo degli incarichi retribuiti per cui un docente può essere autorizzato nell’anno accademico non può superare i 60.000 euro. Oltre tale cifra gli incarichi attribuiti devono essere svolti secondo la normativa del Regolamento delle prestazioni conto terzi dell’Ateneo
Art. 7
Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Preside della Facoltà di appartenenza del Rettore.
Art. 8
Il Rettore trasmette ogni anno al Senato Accademico una dettagliata relazione contenente l’elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate, nonchè un’elaborazione dei dati rilevanti anche finalizzata ad una verifica dell’effettivo rispetto degli impegni istituzionali.
Art. 9
Ferma restando l’immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso soggetto che lo ha emanato, il quale fa conoscere la propria decisione all’interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 10
In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio di questa Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.
Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.
Ferrara, 31 ottobre 2007
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