Regolamento Laureati Frequentatori dell'Università degli Studi di Ferrara

creato da ANDREOLI ELENA ultima modifica 28/07/2009 12:12

 
SENATO ACCADEMICO23 settembre 2008
CONSULTA DEI DIPARTIMENTI17 giugno 2009
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE14 luglio 2009
DECRETO RETTORALERep. n. 1245/2009 Prot. n. 15750 del 28/07/2009
ENTRATA IN VIGORE1° agosto 2009
 
 
Art. 1
 
L’Università degli Studi di Ferrara offre a coloro che hanno terminato un percorso formativo universitario (Laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, master) da non più di 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo, (in seguito denominati “Laureati Frequentatori”) l’opportunità di frequentare i Dipartimenti e i Centri (in seguito denominati “Strutture Ospitanti”) per un periodo di ricerca/studio non superiore a 12 mesi  in qualità di Laureati Frequentatori.
Ai fini del presente regolamento sono considerati Laureati Frequentatori i seguenti soggetti:
a) coloro i quali frequentano l'Università al di fuori di un rapporto istituzionale per determinate attività di formazione;
b) coloro i quali frequentano l'Università per lo svolgimento di determinate attività di ricerca o studio, anche nell'ambito di accordi con Enti Pubblici o Privati.
 
Art. 2
 
Le Strutture Ospitanti devono dichiarare la propria disponibilità relativa al numero degli ammissibili, definito in relazione agli spazi, alle attrezzature in dotazione e alle attività di formazione/ricerca previste;in caso di variazioni nel numero dei posti disponibili la comunicazione sarà data entro il 15 giugno.
Le Strutture Ospitanti dovranno pubblicare sul proprio sito il numero di posti disponibili.
 
Art. 3
 
I candidati all’ammissione devono presentare domanda al Direttore della Struttura Ospitante di interesse entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello di frequenza.
 
La domanda (v. allegato) deve essere corredata da:
-         Curriculum Vitae et Studiorum;
-         Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
-        Solo per coloro che hanno conseguito il titolo in altra sede universitaria, certificato o autocertificazione di laurea (o titolo superiore) con tutti i voti e il voto finale;
-         Le attività che il laureato frequentatore intende svolgere;
-         Parere favorevole di un tutor docente afferente alla struttura che si intende frequentare.
 
Ogni Struttura Ospitante entro il 30 ottobre valuterà le domande pervenute, provvederà a stilare un elenco degli ammissibili in base ai posti disponibili dichiarati e lo pubblicherà sul proprio sito.
 
Art. 4
 
a)   I candidati che risultano ammessi a frequentare l’Università in qualità di Laureati Frequentatori devono perfezionare l’iscrizione tramite il pagamento di un contributo, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della quota assicurativa e delle spese per l’utilizzo delle strutture che andranno a frequentare.
b)    Gli ammessi, prima di poter accedere alle strutture, dovranno presentare alla Struttura Ospitante la ricevuta del versamento e le dichiarazioni relative alle normativa sulla sicurezza
c)    La frequenza può decorrere dal 1° giorno del mese successivo l’avvenuto versamento, facendo riferimento alla disponibilità della Struttura Ospitante.
 
Art. 5
 
Possono essere accolte domande di ammissione di Laureati Frequentatori anche in corso d'anno, nel limite del numero dei posti complessivi previsto dalla Struttura interessata e su autorizzazione scritta del Direttore della stessa, purchè siano rispettati i criteri di accesso di cui all’art. 3.
 
Art. 6
 
È prevista la possibilità di un solo rinnovo, per un massimo di 6 mesi.
Per la richiesta di rinnovo è prevista la stessa procedura di iscrizione.
Le interruzioni della frequenza sono comunicate dal Laureato Frequentatore, con congruo preavviso, al Responsabile della Struttura Ospitante.
La frequenza può essere revocata al Laureato Frequentatore in qualsiasi momento dal Responsabile della Struttura Ospitante anche su proposta motivata del tutor docente di riferimento.
Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota versata.
 
 Art. 7
 
Non è ammessa la frequenza a più di una struttura universitaria.
Gli ammessi alla frequenza non possono essere utilizzati per attività integrativa didattica, attività assistenziale o per compiti istituzionali.
L'attività svolta dal Laureato Frequentatore , essendo a titolo volontario e senza obblighi di orario, non si configura in alcun tipo di rapporto o di collaborazione con l'Università.
 
 
La condizione di Laureato Frequentatore è incompatibile con l’iscrizione presso l’Università degli studi di Ferrara, ai seguenti corsi:
-         Dottorato di ricerca;
-         Scuole di Specializzazione;
-         Corsi di Studio;
-         Tirocinio presso Strutture universitarie.
 
 Art. 8
 
La Struttura Ospitante stabilisce le modalità di frequenza.
Il Direttore della struttura ospitante, può rilasciare, su richiesta degli interessati, un’attestazione relativa alla frequenza con indicato il periodo di riferimento.
 
Art. 9
 
Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 onde consentire ai competenti Servizi di Ateneo l’adozione delle necessarie misure di prevenzione, protezione, sorveglianza sanitaria, il Direttore del Dipartimento o comunque il responsabile della struttura ospitante, dovrà comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo il nominativo e la durata della frequenza dei soggetti frequentanti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, qualora esposti ad agenti chimici, fisici, biologici, attrezzature di lavoro in genere, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Detta comunicazione dovrà pervenire prima dell’avvio del periodo di frequenza.

 

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