Regolamento di funzionamento della Consulta dei Dipartimenti

creato da BIANCHI GIULIA ultima modifica 04/03/2008 00:38

 

D.R. Rep. n. 1605/2007 - Prot. n. 24515 del 16 novembre 2007

 

Art. 1

1. La Consulta dei Dipartimenti esprime pareri e avanza proposte sulle materie indicate all'art. 14 dello Statuto dell'Università.
2. I compiti e la composizione della Consulta, oltre che dal citato art. 14, sono menzionati agli articoli 1 e 2 del Regolamento provvisorio emanato con decreto rettorale n. 1183 dell'11 ottobre 1995 che detta, in particolare, modalità di elezione delle rappresentanze (articoli 3 e 4) e alcune norme sul funzionamento (art.5).
3. Il parere della Consulta è obbligatorio per addivenire alle delibere del Senato Accademico relative ai criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo (art. 11 punto 1 lettera d dello Statuto).
4. Il parere della Consulta può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione, dal Rettore, dal Direttore amministrativo e dagli altri organi con competenze in materia di edilizia, manutenzione, distribuzione e gestione del personale tecnico-amministrativo e gestione amministrativa dell'Ateneo.
5. La Consulta presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica al Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato con la procedura dettata all'art. 61 punto 3 dello Statuto.


Art. 2

1. L'articolo 5 del Regolamento provvisorio citato, all'articolo 1, secondo comma, è integrato con le seguenti disposizioni.
2. Il Vice-presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei presenti e votanti nella prima e nella seconda votazione e, in terza votazione, ricorrendo al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori.
4. Al Vice-presidente può essere concessa dal Rettore la delega permanente a convocare la Consulta dei Dipartimenti anche oltre la cadenza trimestrale stabilita dallo Statuto dell'Università.
5. In caso di dimissioni o di decadenza del Vice-presidente si provvede alla sostituzione del medesimo per lo scorcio del mandato biennale.
6. La Consulta viene convocata con avvisi scritti inviati ai membri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.
7. Sono possibili convocazioni d'urgenza.
8. Le sedute della Consulta dei Dipartimenti sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.
9. Le deliberazioni sono prese a maggiornaza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Consulta dei Dipartimenti si avvale delle seguenti metodologie di lavoro:
a) Acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per poter lavorare in anticipo rispetto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organismi gestionali.
A tale scopo il Vice-presidente effettua apposite richieste agli uffici amministrativi o riceve direttamente dagli stessi il materiale prodotto nelle materie di competenza della Consulta.
Al medesimo scopo le convocazioni della Consulta e gli estratti di interesse dei relativi verbali vengono inviati agli uffici.
b) Per lo scambio di informazioni tra i membri della Consulta e tra l'organismo e l'Amministrazione centrale la Consulta può avvalersi di idonea struttura di tipo informatico.
c) La Consulta può istituire nel suo seno Commissioni istruttorie alle proprie deliberazioni, le quali possono avvalersi dell'opera di esperti e di personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
d) Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, esperti o personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
e) I membri della Consulta, in caso di impedimento a partecipare personalmente alle riunioni, possono farsi rappresentare da persona appositamente delegata.

Art. 4

1. Ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 13, sesto comma, dello Statuto, il Rettore, nei termini previsti dall’art. 56, comma 6° dello Statuto, invita il vice presidente della Consulta dei Dipartimenti a promuovere la procedura di designazione.
2. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza in cui si procede alla designazione, i direttori comunicano al vice presidente i nominativi dei candidati di macroarea. I direttori curano presso i rispettivi dipartimenti le opportune forme di pubblicità della procedura in corso.
3. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in cui si procede alla designazione il vice presidente convoca una assemblea della Consulta per la presentazione delle candidature. A tale assemblea sono invitati i candidati esterni alla Consulta.
4. La designazione è valida se vi abbia preso parte almeno i due terzi degli aventi diritto.
5. Il Rettore nomina componenti del Consiglio di Amministrazione quali rappresentanti della Consulta dei Dipartimenti le tre persone designate dalla Consulta stessa. Essi restano in carica per un triennio accademico e partecipano come invitati permanenti alle adunanze della Consulta.

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