Regolamento delle prestazioni conto terzi
Art. 1 - Finalità
Il presente Regolamento disciplina i contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto di terzi, conclusi tra l’Università degli Studi di Ferrara ed Enti pubblici o Privati, ai sensi dell’art.79 terzo comma del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ateneo.
Art. 2 - Oggetto
Nell’attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall’Università, avvalendosi delle proprie Strutture, che esulano da compiti istituzionali.
Sono comprese nella presente regolamentazione anche le prestazioni previste nel Tariffario dell’Ateneo.
Art. 3 - Autorizzazione alla stipula
La competenza ad autorizzare la stipula di contratti e di convenzioni, ex art. 1 spetta al Consiglio di Dipartimento, quando si tratta di attività da svolgersi all’interno di un Dipartimento, al Consiglio di Amministrazione quando si tratta di attività da svolgersi in Centri d’Ateneo o in altre Strutture, su proposta del Responsabile della prestazione.
I contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionate da terzi sono approvati e stipulati dagli organi delle unità amministrative interessate secondo le competenze statutarie e comunque, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà cui afferisce il maggior numero dei docenti e dei ricercatori che presteranno la loro attività.
Per autorizzare la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui all’art. 1, il Consiglio di Amministrazione ovvero il Consiglio di Dipartimento deve previamente accertare che l’esecuzione della prestazione:
• sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica e scientifica delle Strutture;
• non costituisca attività istituzionale dell’Università.
Art. 4 - Contenuto del contratto
I contratti sono redatti in conformità ai principi civilistici e sulla base degli schemi tipo predisposti dall’Amministrazione e devono comunque contenere l’indicazione di un Responsabile scientifico della ricerca o delle prestazioni.
Art. 5 - Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca o della prestazione. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a. costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività.
b. costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività.
c. spese di viaggio e missione sostenute dal personale dipendente per l’esecuzione della prestazione.
d. costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all’esecuzione
della prestazione.
e. costo e compenso al personale impegnato nella prestazione.
f. spese di carattere generale per il funzionamento della Struttura (compresi i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie, ecc.) stabilite forfettariamente nella misura almeno dell’1% della singola prestazione.
g. altre eventuali voci di spesa incidenti sul costo globale della prestazione.
Art. 6 - Ripartizione del corrispettivo
(in vigore fino al 31/12/2007)
Dell’intero corrispettivo, definito in base all’articolo precedente, una quota pari al 9% viene acquisita a bilancio universitario. Essa viene utilizzata come segue:
• il 3% del totale è a fronte delle spese generali di produzione gravanti sull’Ateneo;
• l’1% è accantonato in un fondo per contribuire alla registrazione di brevetti;
• l’1% viene accantonato in un fondo rischi a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell’Ateneo;
• il 3% viene destinato al fondo comune di Ateneo, per essere corrisposto annualmente a tutto il personale tecnico-amministrativo in base all’effettiva presenza in servizio, senza distinzione di qualifica. Su indicazione del Direttore Amministrativo, un decimo della succitata quota viene destinata al personale dell’Amministrazione Centrale che cura gli aspetti amministrativi delle attività di cui al presente regolamento;
• il restante 1%, infine, rimane a disposizione della Direzione Amministrativa per essere corrisposto al personale tecnico amministrativo in forma di incentivazione alla partecipazione, in gruppi di dipendenti, a progetti di innovazione amministrativa, secondo la regola condivisa in sede di contrattazione decentrata.
All’atto della presentazione della proposta di contratto, il Responsabile scientifico della prestazione propone una quota di fondi da destinare al personale docente e tecnico-amministrativo che collabora all’attività. Tale quota non potrà superare l’85% di quanto resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite a bilancio universitario, in base al presente articolo, ed i costi della prestazione di cui all’art. 5.
Art. 6 - Ripartizione del corrispettivo
(in vigore dall’1/01/2008)
Dell’intero corrispettivo, definito in base all’articolo precedente, una quota pari al 9% viene acquisita a bilancio universitario. Essa viene utilizzata come segue:
• il 3% del totale è a fronte delle spese generali di produzione gravanti sull’Ateneo;
• lo 0,50% è accantonato in un fondo per contribuire alla registrazione di brevetti;
• l’1% viene accantonato in un fondo rischi a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell’Ateneo;
• il 3% viene destinato al fondo comune di Ateneo, per essere corrisposto annualmente a tutto il personale tecnico-amministrativo in base all’effettiva presenza in servizio, senza distinzione di qualifica. Su indicazione del Direttore Amministrativo, un decimo della succitata quota viene destinata al personale dell’Amministrazione Centrale che cura gli aspetti amministrativi delle attività di cui al presente regolamento;
• il restante 1,50%, infine, rimane a disposizione della Direzione Amministrativa per essere corrisposto al personale tecnico amministrativo in forma di incentivazione alla partecipazione, in gruppi di dipendenti, a progetti di innovazione amministrativa, secondo la regola condivisa in sede di contrattazione decentrata.
All’atto della presentazione della proposta di contratto, il Responsabile scientifico della prestazione propone una quota di fondi da destinare al personale docente e tecnico-amministrativo che collabora all’attività. Tale quota non potrà superare l’85% di quanto resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite a bilancio universitario, in base al presente articolo, ed i costi della prestazione di cui all’art. 5.
Art. 7 - Determinazione dei compensi
Il Responsabile scientifico, nei limiti stabiliti dal precedente articolo, individua la quota dei compensi da attribuire al personale docente e tecnico e concorda con il Responsabile del Centro contabile per il Dipartimento e con il Direttore delle altre Strutture , la quota spettante al personale che svolge funzioni amministrative. Il Responsabile del Centro contabile ed il Direttore delle altre Strutture individuano le persone ed i compensi ad esse spettanti nell’ambito della quota riservata al suddetto personale.
Qualora i compensi di cui sopra, complessivamente percepiti nell’arco dell’anno solare dal singolo dipendente, superino il 70% della retribuzione lorda annua, il 50% della parte eccedente tale quota è destinato al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo.
Art. 8 - Utili ed economie di spese
Le somme rimanenti dopo le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere utilizzate su indicazione del Responsabile scientifico per acquisti di materiale inventariabile, per acquisti di materiale di consumo, per spese di missione, di rappresentanza, ecc.
Art. 9 - Penali
Qualora il contratto preveda il pagamento di penali per inadempimento della prestazione da parte dell’Università, queste saranno accettate solo se di valore definito e comunque non superiore al 20% del corrispettivo pattuito.
Le eventuali penali graveranno su un capitolo del bilancio dell’Ateneo, appositamente costituito come previsto dall’art. 6, 2° comma.
L’Università si riserva la facoltà di rivalersi direttamente sul Responsabile scientifico, in caso di responsabilità per inadempimento.
Art. 10 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento sostituisce i precedenti ed entra in vigore a decorrere dall’1/11/2007.
