Regolamento del tariffario delle prestazioni a pagamento per conto terzi

creato da BIANCHI GIULIA ultima modifica 11/02/2010 16:05

 

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 24/01/1986
UFFICIO COMPETENTEUfficio Legale

 
Per il prezziario vedi TABELLA 


TITOLO 1.0. - NORME INTRODUTTIVE E PROCEDURALI

ART. 1
Il Tariffario per prestazioni a pagamento per conto terzi dell'Università di Ferrara contempla le prestazioni di tipo "routinario" eseguibili dagli Istituti, Dipartimenti e organismi similari (di seguito indicati con forma breve "Istituto o Dipartimento") dell'Università secondo lo schema di alcuni tariffari nazionali professionali.
Esso è suddiviso in titoli riferentisi a tariffe a vacazione, a tabella e a percentuale.


ART. 2
Le tariffe indicate nelle varie tabelle ed allegati sono da intendersi come tariffe minime.
Esse verranno adeguate ogni anno, con provvedimento rettorale, secondo la variazione dell'indice di svalutazione ISTAT.
Per tutte le voci non contemplate nel presente tariffario si rimanda ai tariffari delle singole professioni o a tariffe per analogia.


ART. 3
E' istituita una Commissione del Consiglio di Amministrazione alla quale spetta, in sede referente, l'aggiornamento e l'inserimento di nuove voci nel tariffario, sentiti i Consigli di Istituto o Dipartimento interessati.
Laddove si verifichi il caso in cui le prestazioni richieste non siano di tipo "routinario" ma richiedano rapporti continuativi o relazioni complesse, si ricorre all'istituto della convenzione stipulata tra l'Ente committente e l'Università e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Istituto o Dipartimento.
Tali prestazioni sono disciplinate dal Regolamento delle prestazioni a pagamento per conto terzi in attuazione dell'art. 79, terzo comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. 290 del 21.12.2001 e in vigore dal 1° Gennaio 2002.
Per rendere spedita la trattativa tra la parte committente e l'Università, la suddetta commissione, avvalendosi anche di pareri tecnici estranei al consesso, può proporre, in via breve, al Rettore che la stipula della convenzione tra le due parti venga autorizzata con Decreto Rettorale, salvo la ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Tale procedura d'urgenza necessita del parere favorevole unanime della commissione preposta.


ART. 4
La disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento cui deve attenersi l'Istituto o Dipartimento è dettata dall'art. 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università di Ferrara.

TITOLO 2.0. - NORME GENERALI

ART. 5
Le tariffe, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinte nelle seguenti categorie:
a. a vacazione - ossia in ragione del tempo impiegato;
b. a tabella - per le normali prestazioni analitiche, per le quali la tariffa è fissata da apposita tabella;
c. a percentuale - ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato.
Le prestazioni richieste con urgenza comportano una maggiorazione sulle tariffe non inferiore al 25%.


ART. 6
Quando un incarico viene affidato a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della tariffa, maggiorato del 15%.


ART. 7
Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario, secondo quanto richiamato all'art.5.


ART. 8
Al committente spetta una copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso.
L'Istituto o Dipartimento deve fornire al committente quei dati, notizie ed atti implicitamente compresi nelle tariffe esposte in tabella. Per le prestazioni analitiche deve essere rilasciato un certificato firmato dal responsabile per competenza e contenente oltre ai dati analitici, ove necessario, tutte le seguenti voci:
a. numero e data di registrazione;
b. denominazione del campione;
c. descrizione del campione;
d. descrizione della partita da cui è stato prelevato;
e. etichetta;
f. descrizione dei sigilli;
g. indicazione di chi ha effettuato il prelievo;
h. scopo dell'analisi e dati richiesti;
i. metodi di analisi;
j. data di compilazione del certificato.


TITOLO 3.0. - INDENNITA' E RIMBORSI

ART. 9
Indipendentemente dal criterio di valutazione delle tariffe e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare all'Istituto o Dipartimento le seguenti spese accessorie:
a. spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo trascorso fuori residenza del personale che esegue la prestazione e le spese accessorie;
b. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessari all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;
c. le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche e qualsiasi altro mezzo di informazione;
d. le spese di scritturazione, di traduzione, di redazione di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;
e. le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazione, progetti, disegni;
f. spese di pedaggio sulle autostrade.
Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base di tariffe di prima classe.
Le spese per percorsi su strade, sia su vetture o automezzi propri che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.


ART. 10
Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico è dovuto all'Istituto o Dipartimento un compenso minimo di € 18,00.=.
Per ogni certificato rilasciato a richiesta, l'Istituto o Dipartimento ha diritto al compenso minimo di € 24,00.= (salvo per i certificati relativi alle prestazioni analitiche).


TITOLO 4.0. - TARIFFE A VACAZIONE

ART. 11
Le tariffe debbono essere valutate in ragione di tempo e computate a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o alle quali il tempo concorre come elemento precipuo.
In particolare sono da computarsi a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella o a percentuale:
a. i prelievi di campioni;
b. i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere specialistico;
c. le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
d. le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di € 2.582,28.=.


ART. 12
Le tariffe a vacazione sono minimi stabiliti per l'Istituto o Dipartimento incaricato in ragione di € 12,00= per ogni ora o frazione di ora.
Qualora sia necessario il ricorso a personale estraneo all'Istituto o Dipartimento, la tariffa dovrà essere aumentata di un minimo di € 12,00= all'ora o frazione di ora, se si tratta di professionista iscritto all'albo, e/o di € 3,50.= all'ora o frazione di ora se si tratta di persona con qualifica di concetto.
Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio e pericolosità o in ore notturne o in giorni festivi, detti compensi sono aumentati almeno del 50%.


ART. 13
Le consultazioni verbali comportano una tariffa minima di € 12,00=.


TITOLO 5.0. - TARIFFE A TABELLA

ART. 14
Le tariffe a tabella sono stabilite in base al capo 5.1.
Per analisi contemporanee di almeno cinque campioni dello stesso tipo può essere praticata una riduzione non superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle tariffe.


ART. 15
Per le voci mancanti o incomplete nel capo 5.1, ci si riferisce a quelle analoghe e nei casi in cui non sia applicabile il criterio per analogia, si stabiliscono tariffe a percentuale o con altro criterio a discrezione; la tariffa dovrà essere approvata dall'apposita commissione.


ART. 16
Dalle tariffe a tabella sono esclusi:
a) i sopralluoghi, ove non siano espressamente indicati, con gli eventuali relativi accertamenti, i prelievi di campioni e la loro preparazione all'analisi;
b) le relazioni conclusive relative alle analisi eseguite nonché i pareri verbali;
c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalla pura analisi.


CAPO 5.1. - TARIFFE A TABELLA PER ANALISI

Nelle tabelle seguenti sono indicate le tariffe per l'esecuzione di lavori analitici previsti nelle tabelle stesse.
I prelevamenti di campioni, o i consigli ed i pareri da fornirsi in base ai risultati analitici, devono essere liquidati a parte in base all'art. 16.
Le tariffe si riferiscono ad analisi eseguite su campioni normali, non presentanti cioè caratteristiche tali da causare particolari difficoltà nell'esecuzione del lavoro.
Per analisi in serie o di numerosi campioni, alla cifra globale può essere applicata un riduzione del prezzo minimo.
La tabella 5.1.1. indica le tariffe di singole operazioni di laboratorio e di analisi di carattere generale che più frequentemente si eseguono su sostanze, materiali, merci diverse.
La tabella 5.1.2. indica le tariffe di operazioni analitiche specifiche su sostanze, materiali e merci raggruppate per settori omogenei. Per quanto non espressamente previsto dalla tabella 5.1.2 si rimanda al Tariffario Nazionale delle prestazioni professionali del Chimico in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La tabella 5.1.3. indica le tariffe relative alla esecuzione di analisi biomediche e igienico-ambientali.
Le voci contrassegnate con asterisco e quelle non comprese nelle tabelle citate, sono da liquidarsi col criterio dell'analogia o con tariffe da convenire, che dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione (secondo quanto contenuto nelle norme procedurali).

TITOLO 6.0. - TARIFFE A PERCENTUALE

ART. 17
Agli effetti della determinazione delle tariffe a percentuale, le prestazioni dell'Istituto o Dipartimento possono riguardare:
6.1 progettazione di impianti;
6.2 collaudo di lavori e avviamento di impianti;
6.3 consulenze e pareri;
6.4 inventari e consegne;
6.5 perizie estimative;
6.6 perizie per accertamenti e valutazione danni.


ART. 18
Le tariffe a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto all'Istituto o Dipartimento per l'incarico conferito, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc. strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.
All'Istituto o Dipartimento sono dovuti, però, a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 9 e 10, e le vacazioni di cui all'art. 11, ridotte del 50%, i rimborsi per speciali reattivi, per eventuali impianti piloti o speciali impianti sperimentali di laboratorio.


CAPO 6.1. - PROGETTAZIONI DI IMPIANTI

ART. 19
Agli effetti della determinazione delle tariffe a percentuale dovuto all'Istituto o Dipartimento, le prestazioni considerate in questo capitolo vengono suddivise in classi e categorie descritte nella TABELLA 6.1.1.


ART. 20
Gli importi dovuti per prestazioni relative a progettazione di impianto completo sono elencati nella TABELLA 6.1.2.
Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi indicati nella tabella di cui sopra, le tariffe saranno concordate di volta in volta.


ART. 21
Quando le prestazioni dell'Istituto o Dipartimento non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella 6.1.3.
Qualora però l'opera dell'Istituto o Dipartimento si limiti alla sola assistenza al collaudo dette aliquote sono aumentate del 50%.
Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione, come detto sopra.
In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 11 e il rimborso delle spese di cui all'art. 9.


ART. 22
Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva dell'Istituto o Dipartimento per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
a. compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero calcolo di massima della macchina o del congegno, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione;
b. compilazione del preventivo sommario;
c. compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
d. compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
e. eventuali prove di laboratorio o di officina;
f. operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento.
A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nella tabella 6.1.3, intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso Istituto o Dipartimento.


TABELLA 6.1.1. - PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: CLASSI E CATEGORIE

 

CLASSECATEGORIAOGGETTO

I

a)

Impianti industriali:macchinari,apparecchi,servizi generali ed
annessi necessari all'esercizio di industrie

 

b)

Impianti di lavorazioni industriali e cioè: macchinari, apparecchi
ed annessi necessari per tali lavorazioni

 

c)

Impianti per le lavorazioni di prodotti alimentari o sottoprodotti

 

d)

Impianti di depurazione, di antinquinamento e di interesse
ecologico

 

e)

Singole macchine od apparecchi

II

 

Impianti piloti:

 

a)

completi

 

b)

singole macchine od apparecchi

III

 

Laboratori:

 

a)

completi

 

b)

parti o sezioni di laboratorio

 

c)

singole apparecchiature

 

 

TABELLA 6.1.2.
TARIFFE A PERCENTUALE DOVUTE ALL'ISTITUTO O DIPARTIMENTO PER OGNI € 100 DI IMPORTO DELL'OPERA


Classi e categorie delle opere secondo l'elenco dell'art. 19

Importo dell'opera

Impianti industriali

Impianti piloti

Laboratori

 

I-a/I-d

I-b

I-c/I-e

II a

II b

III a

III b

III c

1.291,14

12,50

22,50

20 -

40 -

20 -

10 -

15 -

20 -

2.582,29

10 -

18 -

15 -

30 -

15 -

8 -

12 -

15 -

5.164,57

8,60

16 -

12,50

20 -

12,50

6,80

10 -

12,50

12.911,42

6,50

12 -

9,80

12 -

9,80

5,20

7,80

9,80

25.822,85

5 -

9,60

6,90

9,60

6,90

4 -

6 -

6,90

51.645,69

4 -

7,40

5 -

7,40

5 -

3,20

4,80

5 -

77.468,54

3,75

6,75

4,20

6,75

4,20

3 -

4,50

4,20

103.291,38

3,50

6,30

4 -

6,30

4 -

2,80

4,20

4 -

154.937,07

3,25

5,85

3,70

5,85

3,70

2,60

3,90

3,70

206.582,76

3 -

5,40

3,40

5,40

3,40

2,40

3,60

3,40

258.228,45

2,85

5,15

3,10

5,15

3,10

2,30

3,40

3,10

516.456,90

2,50

4,50

2,25

4,50

2,25

2 -

3 -

2,25

774.685,35

2,20

3,90

1,50

3,90

1,50

1,80

2,75

1,50

1.032.913,80

1,95

3,30

---

3,30

---

1,65

2,55

---

1.291.142,25

1,75

2,80

---

2,80

---

1,55

2,40

---

1.549.370,70

1,60

2,40

---

2,40

---

1,45

2,30

---

2.065.827,60

1,40

2 -

---

2 -

---

1,40

2,20

---

2.582.284,50

1,25

1,70

---

1,70

---

1,35

2,10

---

 

TABELLA 6.1.3. TARIFFE A PERCENTUALE PER PRESTAZIONI PARZIALI

PRESTAZIONI PARZIALICLASSI DI LAVORO
 

I

II

III

a) Progetto di massima

0,12

0,08

0,12

b) Preventivo sommario

0,03

0,02

0,03

c) Progetto esecutivo

0,22

0,18

0,30

d) Preventivo particolareggiato

0,10

0,07

0,07

e) Prove di officina

---

---

0,12

f) Assistenza al collaudo di avviamento

0,15

0,20

0,13

g) Capitolati e contratti

0,10

0,10

---

h) Direzione lavori

0,15

0,20

0,15

i) Liquidazione

0,05

0,10

---

 

CAPO 6.2. - COLLAUDO DI LAVORI E AVVIAMENTO IMPIANTI

ART. 23
Il collaudo di lavori comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la corrispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto, i riscontri di misure e di applicazione, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.


ART. 24
Quando l'Istituto o Dipartimento sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella TABELLA 6.2.1. Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico.
Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilità, la verifica della qualità e della efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.


ART. 25
Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, la tariffa percentuale di cui alla TABELLA 6.2.1. sarà aumentata del 15%.


ART. 26
Se il collaudatore, per patto espresso, interviene come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 5O%.


ART. 27
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.


TABELLA 6.2.1. - COLLAUDO OPERE

Importo delle opere

Percentuale su ogni 0,05 € di importo dell'opera

5.164,57

1,30

10.329,14

1,14

15.493,71

1,04

25.822,85

0,91

51.645,69

0,62

77.468,54

0,45

103.291,38

0,38

154.937,07

0,27

206.582,76

0,23

258.228,45

0,20

309.874,14

0,18

361.519,83

0,17

413.165,52

0,16

464.811,21

0,15

516.456,90

0,145

774.685,35

0,118

1.032.913,80

0,10

1.549.370,70

0,08

2.582.284,50

0,064

 

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

CAPO 6.3. - CONSULENZE E PARERI

ART. 28
La tariffa spettante all'Istituto o Dipartimento che presta opera di consulenza nei confronti di una industria indirizzando l'insieme dell'attività produttiva dell'industria stessa, viene computata in base alla tabella 6.3.1.


TABELLA 6.3.1.

Valore della produzione

Tariffe percentuali

Fino a € 51.645,695,- %
Sul di più fino a € 103.291,382,50%
Sul di più fino a € 154.937,072,- %
Sul di più

1,50%

 

ART. 29
Le consulenze limitate ad alcune attività di una industria ed i controlli in forma abituale concordati tra le parti sono computate secondo la tabella 6.3.2.


TABELLA 6.3.2.

Valore della produzione

Tariffe percentuali

Fino a € 774,695,- %
Sul di più fino a € 1.292,144,- %
Sul di più fino a € 5.164,573,- %
Sul di più fino a € 10.329,142,- %
Sul di più1,50%

 

ART. 30
All'Istituto o Dipartimento che, valendosi di dati analitici da esso o da altri ricavati, esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualità od eliminarne i difetti, ecc., spetta un compenso da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo la tabella 6.3.3.


ART. 31

Valore della partita

Tariffe percentuali

Fino a € 516,462,- %
Sul di più fino a € 2.065,831,50%
Sul di più fino a € 10.329,141,- %
Sul di più fino a € 41.316,550,50%
Sul di più0,20%

 

 

La tariffa minima stabilita in € 25,82

CAPO 6.4. - INVENTARI E CONSEGNE

ART. 31
Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchine, macchinari, impianti piloti e laboratori, oltre il compenso a vacazione, di cui all'art.11 ridotto del 50% e il rimborso delle spese, di cui all'art.9, è dovuto all'Istituto o Dipartimento un compenso da valutarsi nella quindicesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 29, applicato all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate.


ART. 32
I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece esse siano da impostarsi "ex novo", i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30%, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi.


ART. 33
Per inventari e valutazioni di materie prime, prodotti industriali, lavorati o semilavorati, oltre al rimborso delle spese di ogni natura è dovuto all'Istituto o Dipartimento un compenso computato secondo la tabella 6.4.1.


TABELLA 6.4.1.

Valore della merce

Tariffe percentuali

Fino a € 258,23a discrezione
Sul di più fino a € 1.032,910,80%
Sul di più fino a € 2.582,290,70%
Sul di più fino a € 5.164,570,60%
Sul di più0,50%

 

CAPO 6.5. - PERIZIE ESTIMATIVE

ART. 34

Le perizie possono essere:
a. sommarie, cioè basate su elementi sintetici e globali, esposte in brevi elaborati riassuntivi;
b. sintetiche, cioè basate su elementi risultanti da principali fattori che influiscono sul valore e corredate da una relazione sintetica dei risultati;
c. analitiche, cioè basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del loro valore, stato, potenzialità, ecc.


ART. 35
La liquidazione delle parcelle riferentisi alle perizie sintetiche è fatta in base alla tabella 6.5.1. Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.
Per importi di stima inferiori a € 1.291,14 le tariffe vengono stabilite a discrezione.
Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella 6.5.1. le tariffe saranno concordate di volta in volta tra le parti.

TABELLA 6.5.1. - TARIFFE DOVUTE PER PERIZIE ESTIMATIVE PARTICOLAREGGIATE PER OGNI LIRE 1.000 DI IMPORTO STIMATO

Importo stimato

Fabbriche

Impianti

Macchinari

Merci industriali

 

I

II

III

IV

1.291,14

17, -

18, -

19, -

19, -

2.582,29

11,20

12, -

12, -

12, -

5.164,57

9, -

9,60

10, -

10, -

12.911,42

7,30

7,80

7,80

7,80

25.822,85

5,60

6, -

5,50

5,50

51.645,69

4,50

4,80

4, -

4, -

77.468,54

4,20

4,50

3,40

3,40

103.291,38

3,90

4,20

3,20

3,20

154.937,07

3,60

3,90

3, -

3, -

206.582,76

3,40

3,60

2,60

2,60

258.228,45

3,20

3,40

2,40

2,40

516.456,90

2,40

3, -

2, -

2, -

1.032.913,80

1,60

2,50

1,60

1,60

1.549.370,70

1,40

2,20

1,40

1,40

2.582.284,50

1,20

2, -

1,20

1,20

CAPO 6.6. - PERIZIE PER ACCERTAMENTI E VALUTAZIONE DANNI

ART. 36
Oltre rilievi eventuali, calcoli, analisi, ecc. da computarsi a parte, le tariffe per le perizie di accertamento e valutazione dei danni vengono computate secondo la TABELLA 6.6.1.


TABELLA 6.6.1. - TARIFFE PER PERIZIE DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DANNI

Importo del danno

Tariffe percentuali

Fino a€ 258,23

4,258450

Sul di più fino a€ 516,46

4,045527

Sul di più fino a€ 1.032,91

3,726143

Sul di più fino a€ 1.549,37

3,193837

Sul di più fino a€ 2.582,29

2,661531

Sul di più fino a€ 5.164,57

2,129225

Sul di più fino a€ 12.911,42

1,277535

Sul di più fino a€ 25.822,85

0,638767

Sul di più fino a€ 51.645,69

0,574890

Sul di più fino a€ 103.291,38

0,511014

Sul di più fino a€ 206.582,76

0,425815

Sul di più fino a€ 335.696,99

0,383260

Sul di più fino a€ 516.456,90

0,319383

Sul di più 

0,212922



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