Regolamento dei Centri - in vigore dal 1° gennaio 2010
| Senato Accademico | 24 novembre 2009, 28 settembre 2010 |
| Consiglio di Amministrazione | 15 dicembre 2009, 19 ottobre 2010 |
| Decreto Rettorale | D.R. rep. n. 1833/2009 prot. n. 26657 del 21 dicembre 2009 D.R. rep. n. 1332/2010 prot. n. 22241 del 28 ottobre 2010 |
| Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 | |
| Ultima modifica: 28 ottobre 2010 dell'art. 7 | |
Art. 1
Istituzione e scioglimento
1. Presso l’Università degli Studi di Ferrara possono essere istituiti Centri di ricerca e Centri di supporto alla ricerca o di supporto alla didattica.
2. Per Centro di ricerca si intende una struttura finalizzata al coordinamento delle attività di promozione, sostegno, realizzazione e diffusione della ricerca su temi specialistici.
3. I Centri di ricerca si configurano come Centri dipartimentali o Centri interdipartimentali.
4. L’istituzione di Centri di ricerca dipartimentali deve considerarsi a tempo determinato, stabilito dallo Statuto istitutivo e comunque non superiore a tre anni, alla scadenza del quale il centro verrà disattivato o trasformato in Centro interdipartimentale.
5. I Centri di Ricerca dipartimentali, con i limiti di cui al precedente comma, sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono i docenti e ricercatori promotori del Centro; la loro istituzione è subordinata alla presentazione di un piano finanziario che consenta il perseguimento delle finalità del Centro per tutta la durata fissata nello Statuto.
6. L’istituzione di Centri interdipartimentali deve essere collegata allo svolgimento di attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti, in osservanza del principio dell’interdisciplinarietà.
7. I Centri interdipartimentali, sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di tutti i Consigli dei dipartimenti interessati; la loro istituzione è subordinata alla presentazione di un piano finanziario che consenta il perseguimento delle finalità del Centro per almeno un triennio.
8. Per Centro di supporto alla ricerca o di supporto alla didattica si intende una struttura finalizzata alla gestione di realtà articolate per dimensione e complessità delle attrezzature e/o per qualità e numero di persone necessarie per il loro funzionamento e/o per caratteristiche e dimensioni dell’utenza.
9. I Centri di supporto alla ricerca/ alla didattica si configurano come Centri di Ateneo.
10. I Centri di Ateneo sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, o della Consulta dei Dipartimenti o del Consiglio della Ricerca o di più dipartimenti; la loro istituzione è subordinata alla presentazione di un piano finanziario che consenta il perseguimento delle finalità del Centro per almeno un triennio.
11. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche o di didattica rispetto alle strutture proponenti e si configurano, ai fini amministrativo contabili come centri di spesa.
12. L’istituzione di ciascun Centro è approvata con decreto rettorale. Il loro scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, una volta constatato l’esaurimento delle finalità istitutive del Centro medesimo ed è approvato con decreto rettorale.
Art. 2
Contenuto minimo dello Statuto
1. Nello Statuto di ogni Centro deve essere indicata:
• la denominazione del Centro e le ragioni che rendono necessaria la sua istituzione;
• le finalità da perseguire;
• la sede;
• gli organi e le relative funzioni;
• le risorse finanziarie
• le risorse umane
• la gestione amministrativo-contabile;
• la gestione del patrimonio.
Art. 3
Organizzazione
1. Sono organi obbligatori dei Centri il Consiglio direttivo e il Direttore.
2. Entro tre mesi dalla istituzione del Centro dovrà tenersi la prima riunione del Consiglio Direttivo nella quale si provvederà alla nomina del Direttore.
3. Gli Statuti dei Centri dovranno prevedere delle attività di monitoraggio sulla produttività dei Centri
Art. 4
Composizione e funzioni del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo deve essere composto da un numero di membri dispari compreso tra cinque e nove, designati dagli Organi e con le modalità previste dallo Statuto del Centro
2. Nei soli Centri di ricerca possono far parte del Consiglio direttivo anche persone di enti esterni in misura non superiore ad un terzo.
3. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.
4. Se i componenti del Consiglio ingiustificatamente non partecipano alle riunioni del Consiglio stesso, per tre volte consecutive, decadono dall’incarico e non sono più immediatamente designabili.
5 Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro, provvede alla definizione del piano finanziario, alla verifica dell’attività svolta dal Centro stesso ed elegge il Direttore
6. Gli specifici compiti del Consiglio direttivo sono individuati negli statuti istitutivi dei singoli Centri, anche in base alle finalità da perseguire.
Art. 5
Nomina e funzioni del Direttore
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i membri che siano strutturati dell’Università degli Studi di Ferrara e rimane in carica per un triennio. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di direttore il nuovo eletto cesserà dalle funzioni allo scadere del Consiglio direttivo.
2. Il direttore del Centro è rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.
3. Il Direttore:
- convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.
- rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi.
- dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.
- designa il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.
4. Gli specifici compiti del Direttore sono individuati negli statuti istitutivi dei singoli Centri, anche in base alle finalità da perseguire.
Art. 6
Gestione amministrativo-contabile
1. I Centri di Ricerca , ai fini amministrativo-contabili, sono equiparati per analogia ai centri di spesa di cui all’art. 4 comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara.
2. Nei centri dipartimentali la gestione amministrativo-contabile, fino alla eventuale realizzazione di quanto previsto dal successivo art. 10, è affidata al dipartimento proponente. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio del dipartimento proponente, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro
3. Nei Centri interdipartimentali, la gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata ad uno dei dipartimenti proponenti, con delibera dei Consigli di dipartimento interessati. In mancanza di accordo, la decisione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio del dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro.
4. I Centri di Ateneo sono Centri di spesa ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara. I fondi a disposizione dei suddetti Centri, contabilizzati nel bilancio dell’Università, sono gestiti dall’amministrazione centrale in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro.
Art. 7
Gestione patrimoniale
1. La responsabilità dei beni mobili dei Centri di supporto alla ricerca/alla didattica (Centri di Ateneo) è del Direttore del Centro, mentre per i Centri di ricerca (dipartimentali o Centri interdipartimentali) è del Direttore del Dipartimento cui è affidata la gestione-amministrativo-contabile, a norma dell’art. 85 (“Consegnatario dei beni mobili”) del Regolamento di amministrazione e contabilità e del titolo II, art. 4 (“compiti e responsabilità del consegnatario”), del “Regolamento per l’inventario dei beni” dell’Università degli Studi di Ferrara.
Art. 8
Risorse finanziarie
1. I Centri possono disporre dei seguenti fondi:
• Assegnazioni da Ateneo
• Assegnazioni da dipartimenti.
• Contributi, finanziamenti e proventi da contratti, accordi di programma, convenzioni con soggetti terzi;
• Contributi liberali e donazioni;
• Ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro
Art. 9
Personale
1. I Centri di Ricerca potranno avvalersi di personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti e delle Segreterie di Plesso coinvolti, previo accordo con i Direttori di Dipartimento e con i Segretari di Plesso interessati.
Di tale accordo verrà data informazione al dirigente dell’area personale
2. I Centri di supporto alla ricerca/didattica potranno avvalersi di personale dedicato. Nello Statuto istitutivo del Centro dovranno essere indicati i compiti e le funzioni attribuite a tale personale.
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. I Consigli direttivi dei Centri dipartimentali attualmente esistenti o di nuova istituzione potranno deliberare la propria trasformazione in “centri di studio” o “laboratori di ricerca” ai sensi dell’art. 8 del Regolamento tipo dei Dipartimenti ovvero lo scioglimento o la trasformazione in Centri interdipartimentali ai sensi dell’art.1 comma 4 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data indicata dal decreto rettorale di approvazione.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento i Centri di ricerca, i Centri di Servizi e i Centri di Servizi e Ricerca attualmente esistenti dovranno adeguare il proprio Statuto alla normativa vigente.
Allegato 1 - Modello di Statuto dei Centri di Ricerca
Allegato 2 - Modello di Statuto dei Centri di supporto alla Ricerca/Didattica
