Casi di non obbligatorietà del consenso nei trattamenti a scopi di ricerca scientifica

Ferma restando la diffusa opinione della comunità di ricerca sulla necessità del consenso informato in tutti i casi di sperimentazione clinica e ricerca biomedica (vedi CNR – Consenso informato), fintanto che sussistono garanzie adeguate quali i requisiti di cui all'art. 89 par.1 GDPR e il trattamento è corretto, lecito, trasparente e conforme alle norme sulla minimizzazione dei dati e ai diritti individuali, la ricerca potrebbe basare la legittimazione dei trattamenti sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (vedi doc. WP259 “linee guida sul consenso” del WP29, adottate ad aprile 2018), rendendosi possibile non richiedere il consenso. In questi casi sarà necessaria l’applicazione di altre misure di protezione dell’interessato, eventualmente subordinate al parere del comitato etico e al preventivo parere dell’Autorità Garante.

Specificatamente a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, è previsto che “il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea […] ovvero a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca” (art. 110 del D.Lgs. n. 196/2003). In tali casi, il titolare del trattamento, per poter utilizzare i risultati della ricerca senza ricorrere al consenso dell’interessato, oltre ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi dell’interessato, dovrà condurre e rendere pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR, dovrà sottoporre il programma di ricerca al parere del competente Comitato etico territoriale ed ottenere un motivato parere favorevole, nonché, infine, sottoporre lo stesso programma di ricerca a preventiva consultazione del Garante, secondo quanto previsto dall'art. 36 del GDPR.

Anche quando è possibile documentare scientificamente che i risultati del progetto di ricerca potrebbero essere compromessi dalla revoca anticipata del consenso, quando prevalgono gli interessi generali dello scopo della ricerca (comportamento criminale, abuso su minori,..) o i partecipanti potrebbero essere esposti ad un rischio di stress, ansia o umiliazione con la richiesta del consenso, è possibile evitare di richiederlo impegnandosi ad applicare altre misure di protezione, sulla base di valutazioni etiche, giuridiche e derivanti da disposizioni di carattere nazionale e internazionale.